Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
"servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;
"licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività' di telecomunicazioni ad uso privato;
"autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;
contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
"libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessità' di licenza o di autorizzazione.
Avvertenza:
OMISSIS