DMF 020198 n. 28 Art. 24

Precisioni plano-altimetriche della mappa

 

  1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.

  2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:

    1. le coordinate (N'P, E'P) di cui un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (NP, EP) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:
      image\ebx_-300368094.gif
      in cui image\ebx_-1471096938.gif è uguale a:

       

      1. 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;

      2. 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;

      3. 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
         

    2. la differenza tra la quota H' di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatica e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:
      ç
      H' – H ç£ TH
      in cui T
      H:
      1.
      per i punti quotati isolati, è uguale a:
      a. 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
      b. 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
      c. 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

      2.
      per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a:
      a. 0.60 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
      b. 0.90 m per le aree agricole di pianura o media collina;
      c. 1.80 m per le aree agricole di alta collina o montagna.