DMF 020198 n. 28 Art. 22

Disciplina dei lavori topografici e catastali

 

 

  1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.

  2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale:

  3. La cartografia รจ inquadrata plano-altimetricamente nel sistema geodetico nazionale:

  4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.