Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
(24G00007)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2024
Testo in vigore dal: 13-1-2024
Vigente al: 26-2-2024
Art. 25
Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari
1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 51, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.».
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1 Note all'art. 25: Il comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è il
seguente: «5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato
depositato presso il comune.».