Ogni Ufficio dovrà attivarsi per operare i necessari controlli tecnici sugli atti di aggiornamento redatti con nuova o vecchia procedura.
Il numero degli atti da collaudare mensilmente dovrà essere definito sulla base dei carichi di lavoro da svolgere all'interno ed all'esterno dell'Ufficio stesso.
La scelta degli atti da sottoporre a collaudo dovrà essere di tipo casuale, secondo criteri predefiniti e noti al Capo Sezione ed al Dirigente.
L' atto di aggiornamento sottoposto a collaudo non dovrà essere approvato prima degli esiti del collaudo stesso che, conseguentemente, dovrà concludersi entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Tutti i tecnici operanti nell'approvazione saranno chiamati anche all'attività di collaudo. La squadra di rilievo per il collaudo, stante l'attuale nota carenza di personale in alcuni Uffici, potrà essere ridotta a due persone, di cui almeno una rappresentata da un tecnico approvatore.
Le operazioni di collaudo non dovranno ripetere tutte le misure rappresentate nello "schema di rilievo" ma dovranno assumere quegli elementi di controllo minimali ma sufficienti a stabilire e valutare, con significativi elementi di giudizio, la corretta redazione dell'atto tecnico.
Per ottimizzare i tempi in funzione dei punti da controllare, nel rilievo di collaudo è consigliabile l'esecuzione di una o due stazioni celerimetriche dalle quali osservare il maggior numero di punti fiduciali interessati dall'atto di aggiornamento nonché alcuni elementi costituenti nuova geometria (vertici di nuove dividenti, spigoli di nuovi fabbricati, etc...).
Appare superfluo sottolineare che tale attività di verifica può essere condotta in modo avulso dal contesto cartografico, limitandosi a controllare le mutue posizioni relative dei vertici osservati.
Si sottolinea la necessità di eseguire i calcoli di controllo direttamente in fase di rilievo di collaudo, al fine di ripetere con iperdeterminazioni l'individuazione dei vertici che risultassero errati o palesemente non rilevabili dalle osservazioni rappresentate sullo "schema di rilievo".
I collaudi che hanno dato esito negativo dovranno essere segnalati così come già evidenziato nella lettera circolare del 26/10/89 protocollo 4A/3297.
Negli Uffici in cui esiste maggiore disponibilità di personale o laddove si sono attivate strutture di rilievo non impegnate in compiti di approvazione degli atti geometrici, si rende necessaria una diversa organizzazione dell' attività di collaudo. In tale evenienza, la suddetta operatività può diventare complementare all'azione di ricomposizione cartografica o di quella connessa con il raffittimento della rete trigonometrica o con la individuazione dei P.S.R., sempre però nel rispetto dei tempi di verifica sopra indicati.