Circolare N° 8/2005

7. Modalità di esecuzione delle misure e dei controlli topometrici

 

Durante le operazioni di controllo non dovranno essere ripetute tutte le misure riportate nel “libretto” relativo all’atto di aggiornamento sottoposto a verifica; si dovranno assumere quegli elementi di controllo minimali, ma sufficienti ed ottimali per  valutare con oggettivi elementi di giudizio, la corretta redazione dell’atto tecnico.

A tal fine la  verifica degli elementi geometrici è da considerare non collegata al contesto cartografico; conseguentemente il controllo dovrà riguardare prevalentemente le mutue distanze tra punti (distanza tra due punti di dettaglio, distanza tra un punto di dettaglio ed un Punto Fiduciale, distanza tra due Punti Fiduciali). Per tale circostanza risulta semplice ed opportuno eseguire i calcoli topografici di verifica direttamente in fase di rilievo sul terreno.

In caso di discordanza, oltre la tolleranza ammessa, tra la distanza misurata in fase di verifica e la omologa distanza desunta dall’atto di aggiornamento, è necessario integrare immediatamente, nel corso dello stesso sopralluogo, le misure di controllo, al fine di fugare ogni dubbio sulla validità delle stesse.

Le modalità operative devono risultare coerenti con le Istruzioni che regolano il rilievo topografico catastale.