Circolare N° 8/2005

10. Esiti del controllo

 

In fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato per la verifica, potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, rispetto alle misure rappresentate nello stesso atto.

Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di dividenti e/o spigoli di fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento approvati negli anni precedenti e non sottoposti ad attività di controllo.

In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a controllo diretto che per quelli precedenti che evidenziano differenze superiori alle tolleranze ammissibili, nelle misure di alcuni elementi che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella Lettera- Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora opportunamente riviste ed aggiornate come segue:

  1. si dovrà procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti catastali sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò per ogni atto di aggiornamento che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di aggiornamento;

  2. contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed alla Ditta intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica notificando, altresì, a quest’ultima l’apposizione dell’annotazione di riserva sulle particelle interessate dall’atto.

In questi casi, la Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento contestato, ai fini della eliminazione della annotazione di riserva, dovrà presentare un atto, a rettifica del precedente, che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite nella sopra richiamata lettera-circolare.

Le irregolarità e le discordanze rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento  verificati con esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con cadenza trimestrale.

Le Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle disposizioni, con la presente impartite, da parte degli Uffici dipendenti.