Nella scheda tecnica, Allegato n. 1 alla presente circolare, è elencata la normativa che disciplina il riconoscimento della ruralità delle costruzioni, ai fini fiscali.
Detta normativa è principalmente costituita dal Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e modificazioni.
Come è noto, i criteri previsti dalla normativa in esame sono assunti a base sia dall’Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dall’Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l’applicazione delle imposte di rispettiva competenza.
Sulla materia in esame sono altresì rilevanti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale DPR rimanda al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.
In tema di criteri per il riconoscimento della ruralità è importante rammentare la circolare n. 4 del 2006, i cui contenuti, per una completezza di trattazione, sono nel proseguo, riportati nella presente direttiva.