Come riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento”, approvata con Decreto del Direttore Generale prot. n° 4A/322 del 19 gennaio 1988, l’uso del “punto ausiliario” è limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile.
Per quanto sopra, è evidente che il “punto ausiliario” deve essere utilizzato soltanto in occasione della redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria “Ordinaria”, per i quali è obbligatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali.
Al fine di accertare il corretto utilizzo del “punto ausiliario”, nella procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, è stato implementato un opportuno controllo che impedisce la trattazione dell’atto di aggiornamento, qualora appartenente ad una Macro Categoria diversa da quella “Ordinaria”.