Circolare N° 2/2007

8. Riscontro dell'avvenuto deposito al comune

 

Il citato Provvedimento del 22 dicembre 2006 fissa anche le nuove modalità per il controllo dell’avvenuto deposito presso il comune, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, degli atti di aggiornamento pervenuti in via telematica.

Infatti, una volta attivate le procedure informatiche di interscambio dei dati fra Agenzia del territorio ed i Comuni, il deposito degli atti di aggiornamento, presso i comuni competenti, avverrà direttamente a cura dell’Agenzia. L’atto di aggiornamento presentato all’Ufficio provinciale sarà inoltrato al Comune competente e, una volta accertata la corretta ricezione da parte di quest’ultimo, l’Ufficio procederà all’approvazione dell’atto ed all’aggiornamento degli archivi (modalità previste al comma 4 dell’art. 2).

Nelle more dell’attivazione di tali procedure di interscambio dei dati, all’interno dei modelli informatici degli atti suddetti, il professionista autocertifica l’avvenuto deposito dell’atto di aggiornamento al Comune, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicandone anche la data.

L’Ufficio dovrà controllare nella stampa della pagina "Autodichiarazioni" dei modelli informatizzati, che la dichiarazione resa sia congruente con la tipologia dell’atto di aggiornamento.

Al fine di accertare l’avvenuto deposito presso il Comune, con cadenza mensile, l’Ufficio deve inviare ai Comuni competenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un elenco contenente i dati sintetici degli atti di aggiornamento approvati, pervenuti in via telematica e per i quali è previsto il deposito, oltre alla stampa dei relativi esiti dell’aggiornamento cartografico. Con accordi locali possono essere concordate altre modalità di inoltro dei documenti in esame (ad esempio: posta elettronica, consegna a mano, ecc.) acquisendo comunque prova documentale dell’avvenuta consegna al Comune.