Nelle more della già pianificata implementazione della specifica funzionalità della procedura informatica, la predisposizione della “doppia dimostrazione” nel modello censuario del Tipo Frazionamento, nei casi in cui si rendesse necessaria, può essere eseguita all’interno della Relazione Tecnica ovvero adottando i modelli tradizionali. Nulla altro è innovato rispetto all’attuale quadro normativo per quanto attiene la predisposizione della Relazione Tecnica.
Per quanto concerne la lettera di incarico al professionista, da parte dei soggetti titolati a richiedere la predisposizione di un atto di aggiornamento, introdotta con la circolare n. 49/T del 1996, si evidenzia che la procedura informatica prevede, oltre alla eventuale delega di rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, l’indicazione di una delle seguenti tre fattispecie:
per procedimento d’ufficio;
sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i titolari di diritti reali;
mancata sottoscrizione dell’atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento dell’incarico.
Il primo punto dell’elenco attiene a parte della casistica di cui al punto B del suddetto modello di lettera di incarico e precisamente ai casi di atti di aggiornamento autorizzati in forza di legge e cioè: procedimenti per esproprio, esecuzione sentenze od ordinanze dell’autorità giudiziaria.
Il secondo punto deve essere utilizzato nel caso in cui la lettera di incarico sia stata sottoscritta da tutti i soggetti titolari di diritti reali sull’immobile oggetto di aggiornamento.
Il terzo punto comprende la casistica, residuale rispetto a quella sopra descritta, prevista per il punto B della circolare n. 49/T del 1996.
Nel caso, peraltro poco frequente, di Tipo Mappale riguardante più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, la prassi catastale consente che venga redatto un unico Tipo Mappale che sconta l’imposta di bollo e i tributi una sola volta per tutte le particelle derivate definitive. In tale fattispecie era prevista l’allegazione di tanti modelli 3SPC per quante erano le ditte da iscrivere nel Catasto Edilizio Urbano. In considerazione della soppressione del modello 3SPC, l’atto di aggiornamento della fattispecie in esame, non può essere – al momento – prodotto con la versione 9 della procedura Pregeo, per cui è necessario presentare l’atto di aggiornamento utilizzando i modelli tradizionali.