Per quanto concerne il calcolo dei tributi speciali, nulla è innovato per effetto dell’introduzione dei nuovi modelli. Relativamente al calcolo dell’imposta di bollo, invece, si rende necessario fornire le seguenti precisazioni.
Si deve tener presente che gli elaborati che rilevano ai fini dell’imposta di bollo sono quelli contenenti le informazioni afferenti al tecnico redattore, alle firme delle parti, alla rappresentazione grafica delle particelle originarie e derivate, ai dati amministrativo-censuari delle medesime particelle, agli estremi di approvazione, alla liquidazione dei tributi ed alla firma del responsabile dell’Ufficio.
Pertanto le pagine degli elaborati che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo sono quelle di seguito indicate:
tutte le pagine che compongono il modello parte Informazioni generali contenuto nella sezione “atto di aggiornamento”;
tutte le pagine che compongono l’ “ attestato di approvazione”.
L’imposta di bollo è conteggiata per ogni quattro pagine o frazione di esse nel formato A/4. Si evidenzia che l’attestazione relativa all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo o le eventuali marche da bollo (debitamente annullate), per il secondo originale del tipo di frazionamento, devono essere apposte sulla parte del modello relativa alle Informazioni generali.
Considerato che l’attestato di approvazione e l’esito dell’aggiornamento cartografico vengono prodotti dall’Ufficio solo a seguito dell’approvazione e della registrazione dell’atto di aggiornamento, l’Ufficio, in fase di accettazione, conteggerà presuntivamente una pagina per l’attestato di approvazione e una pagina per l’esito dell’aggiornamento cartografico. In fase di rilascio dell’atto di aggiornamento approvato, l’Ufficio provvederà, sulla base delle pagine effettivamente stampate, alla verifica dell’imposta di bollo dovuta e procederà, eventualmente, a richiedere l’integrazione dell’imposta medesima.
Come è noto, con l’attivazione dell’inoltro in via telematica degli atti di aggiornamento in formato digitale, l’imposta di bollo sarà assolta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero delle pagine costituenti il documento.