Circolare N° 2/2006
10. Riconsegna degli atti di aggiornamento approvati e archiviazione

 

L’atto di aggiornamento approvato si compone di due parti:

L’attestato di approvazione è realizzato automaticamente dalla procedura Pregeo ufficio che gestisce gli atti di aggiornamento predisposti con la procedura informatica Pregeo 9.

L’attestato viene prodotto in duplice copia al momento dell’approvazione dell’atto di aggiornamento.  

Su ciascuna delle copie devono essere apposte, negli appositi spazi, le firme del Tecnico approvatore e del Direttore dell’Ufficio o suo delegato.

La prima copia dell’attestato di approvazione e la stampa dell’esito dell’aggiornamento cartografico, devono essere unite alla copia dell’atto di aggiornamento che sarà riconsegnata all’utente.

La seconda copia dell’attestato di approvazione e la copia dell’esito dell’aggiornamento cartografico devono essere archiviate insieme all’atto di aggiornamento originale.

Gli originali cartacei degli atti di aggiornamento devono essere archiviati e conservati con le stesse modalità adottate fino alla data odierna per i vecchi modelli, completi di attestato di approvazione.