Alla Direzione Centrale Risorse Umane
Area Gestione Risorse
(rif. nota prot. n R/58868 del 22.10.2001)
SEDE
Prot. N° 24610
Alle Direzioni Compartimentali del Territorio
LORO SEDI
e, p. c.,
Alla Direzione Centrale: Affari Generali e Legali
SEDE
Roma, 4 febbraio 2002
OGGETTO: Dichiarazione di appartenenza ad AIbo Professionale
E’ stato richiesto alla scrivente Direzione se sussista tuttora l’obbligo di richiedere ai liberi professionisti, che presentano gli elaborati in catasto, la dichiarazione sostitutiva dl iscrizione e perduranza nell’albo professionale
Al riguardo si rappresenta che la ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - in applicazione delle norme introdotte. dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 02.08.1957, n. 678 - ha introdotto, con la circolare n.1, prot. n. 3/83, del 10.01.1958, l’obbligo della legalizzazione delle firme apposte dai tecnici liberi professionisti sui tipi di frazionamento, destinati agli Uffici tecnici erariali aventi sede in comuni diversi da quelli di residenza dei professionisti stessi.
A seguito dell’abrogazione - ai sensi dell’art. 28 della legge 04.01.1968, n. 15 della norma sopra richiamata, la Direzione generale suddetta ha emanato la circolare n. 45 prot. N. 3/1292 del 24.06.1968, con la quale ha stabilito che l’iscrizione del tecnici ai rispettivi Albi professionali, comunque necessaria ai fini della validità e dell’accettazione del tipi da parte degli Uffici, poteva essere attestata, ai sensi degli artt. 2, 3, 20 e 21 della legge citata, anche tramite dichiarazione dell’interessato, con sottoscrizione autenticata.
Le problematiche connesse all’attestazione di qualità personali ed alla documentazione amministrativa in generale sono state, negli ultimi anni, oggetto di una rilevante produzione normativa che ha rivisitato l’intera materia.
Per quanto concerne, in particolare, la problematica in oggetto, già l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 20.10.1998, n. 403, aveva chiaramente ampliato l’estensione della semplice autocertificazione alla qualificazione tecnica posseduta, secondo modalità che non prevedevano più l’autentica della firma.
Da ultimo il decreto del Presidente della Repubb1ica 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - all’art. 46, comma 1, lettera L) - ha indicato l’appartenenza agli ordini professionali tra quegli “stati, qualità, personali e fatti” comprovabili con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. L’art. 77 della stessa norma ha, infine, abrogato definitivamente la citata legge n. 15 del 1968.
In base a quanto sopra sinteticamente riportato appare pertanto evidente come la circolare n. 45, prot. n. 3/1292, del 24.06.1968, debba ritenersi oramai superata e non più applicabile, essendo oramai venuti meno i presupposti normativi su cui la stessa era fondata.
Poiché d’altronde il testo Unico citato riporta, oltre a disposizioni legislative, anche indicazioni regolamentari che ne consentono l’immediata applicazione, si ritiene del tutto superfluo ogni ulteriore intervento in materia.
Nel merito appare inoltre opportuno evidenziare come i contenuti della dichiarazione in parola sono del tutto similari alle notizie e informazioni che il professionista è tenuto a riportare e a sottoscrivere nei modelli usualmente utilizzati nella prassi catastale. Pertanto l’Ufficio, già all’atto della ricezione della documentazione presentata dai tecnici in ottemperanza agli incarichi conferiti dai soggetti obbligati, ha comunque conoscenza dell’Ordine o del Collegio di appartenenza, del numero di iscrizione e in genere delle informazioni di carattere anagrafico relative al professionista.
Dette informazioni possono eventualmente essere utilizzate per l’accertamento d’ufficio da parte del responsabile del procedimento, volto alla verifica, ove sorgessero dubbi, sulla legittimazione dei tecnico alla redazione degli atti catastali.
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)
F.to Carlo Cannafoglia