Circolare N°1/2010

6. Comunicazioni al tecnico redattore delI'atto di aggiornamento

 

Come indicato al paragrafo 8 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, si possono presentare dei casi per i quali l'Ufficio provinciale deve ripristinare la situazione

precedente all'aggiornamento automatico delle banche dati catastali con conseguente comunicazione ai tecnici professionisti, redattori degli atti di aggiornamento.

 

AI fine di creare le migliori condizioni per rintracciare tempestivamente i tecnici redattori degli atti di aggiornamento, è opportuno indicare nella relazione tecnica tradizionale un proprio recapito per le necessarie comunicazioni.

 

Quanto sopra si rende necessario soprattutto nelle more dell'implementazione di un canale di comunicazione tra l'Ufficio e i tecnici professionisti, attraverso Ia piattaforma SISTER.