Circolare N° 1/2009

3. L'aggiornamento delle banche dati catastali per effetto delle nuove procedure

 

Gli effetti della presentazione del tipo mappale sulla banca dati catastale sono i seguenti:

Tra le diverse tipologie di documento previste dalla procedura PREGEO versione 10, danno luogo alla costituzione dell'immobile di categoria F6 solo le seguenti, qualora

non si tratti di tipo mappale finalizzato a recuperare nella mappa la geometria di fabbricati già censiti al Catasto Edilizio Urbano:

Nei casi in cui più particelle, relative a titolarità diverse, paccano ad ente urbano, le stesse non possono essere fuse, ma ciascuna mantiene la propria identità. La procedura consente la costituzione di piu lotti (F6), nati anche dalla fusione di più particelle interessate da medesime titolarità, ciascuno da associare alla relativa ditta iscritta al Catasto Terreni.

Per le particelle in conto a ditte ordinarie, che ci fondono con almeno una già censita al Catasto Terreni come ente urbano, non essendo possibile ricavare in automatico un'intestazione certa, I'unità F6 non è costituita.

Nel caso di impossibilità di individuare I'identificativo del Catasto Edilizio Urbano, I'unità F6 non sarà costituita a seguito dell'approvazione in automatico del tipo mappale.

All'approvazione del tipo mappale, viene fornito I'identificativo del Catasto Edilizio Urbano attribuito al fabbricato di categoria F6. A seguito del perfezionamento delle procedure, I'attestato di approvazione del tipo mappale sarà integrato anche con dati relativi alla ditta intestata creata al Catasto Edilizio Urbano, per ciascun lotto individuato.

Nelle  more  dell'adeguamento  delle  procedure  per I'integrazione  dei  contenuti dell'attestato di approvazione del tipo mappale,  la ditta costituita, che risulta interrogabile a sistema, fa in ogni caso riferimento a quella presente al Catasto Terreni, ma in relazione alla dichiarazione resa dal professionista con il documento PREGEO, I'intestazione sarà così ulteriormente completata:

a)  ditta allineata: I'unità immobiliare F6 viene costituita in carico alla ditta presente al Catasto Terreni e nel campo annotazione non è riportata alcuna dizione;

  b)  ditta disallineata per incompletezza di dati anagrafici e/o delle titolarità: I'unità immobiliare F6 viene costituita in carico alla ditta presente al Catasto Terreni e nel campo    annotazione è riportata la dizione "Ditta dichiarata disallineata per incompletezza di dati anagrafici e/o delle titolarità";

c) ditta disallineata per omessa presentazione o mancata/errata registrazione della  voltura:  I'unità  immobiliare  F6  viene costituita  in  carico  alla  ditta presente al Catasto Terreni con annotazione "Dichiarazione di variazione dello stato dei suoli, sottoscritta da un soggetto non intestatario, in quanto la ditta risulta disallineata per mancata o errata registrazione della voltura";

d) ditta disallineata per stato di fatto non legittimato: I'unità immobiliare F6 viene costituita in carico alla ditta presente al Catasto Terreni con annotazione:

"Dichiarazione di variazione dello stato dei suoli, sottoscritta da un soggetto non intestatario, in quanto la ditta risulta disallineata per stato di fatto non legittimato"

 

Nel periodo che intercorre tra I'approvazione del tipo mappale e la presentazione del nuovo accatastamento, I'unità F6 può essere interrogata e visurata/certificata.

L'unità immobiliare di categoria f6, nel periodo che intercorre tra la registrazione del tipo mappale e la presentazione dell'accatastamento, può essere volturata. Al riguardo, appare comunque opportuno far precedere all'atto di trasferimento e conseguente esecuzione della voltura il completamento dell'accertamento al Catasto Edilizio Urbano, per avere un oggettivo riscontro, anche dalle informazioni catastali, culla natura del bene trasferito (immobile ultimato, in corso di costruzione/definizione, col la gente, ecc.).

Nella fattispecie a), la modifica dell'intestazione è possibile solo in caso di voltura conseguente ad un trasferimento successivo all'approvazione del tipo mappale.

Nella fattispecie b), la modifica dell'intestazione, qualora non richiesta ed operata dall'Ufficio preventivamente alla presentazione del tipo mappale, può avvenire in

sede di presentazione della dichiarazione con la procedura Docfa.

Nella fattispecie c), l'Ufficio deve recuperare, autonomamente o su segnalazione di parte, I'atto mancante e riportare la ditta alla fattispecie a) prima della presentazione

della dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano. Evidentemente, se la voltura non è mai stata presentata in catasto, la presentazione della relativa domanda di voltura al

Catasto Edilizio Urbano deve essere richiesta al soggetto obbligato, fatta salva I'applicazione della sanzione ove dovuta, ovvero eseguita d'ufficio con addebito di

tributi, sanzioni, interessi e spese. L'Ufficio, verificata la continuità storica, eseguirà la  voltura  apponendo  una  specifica  annotazione  del  tipo:  "L'atto  concerne  il

trasferimento dell'immobile così come precedentemente individuato al Catasto Terreni".

E' appena il caso di evidenziare come le fattispecie di cui alle lettere b) e c), nel comune interesse dei soggetti dichiaranti e dell'Ufficio, debbano essere ricondotte alla fattispecie a) avendo cura di provvedere al completamento dell'intestazione, ovvero all'esecuzione della voltura preventivamente alla presentazione del tipo mappale, quando il bene è ancora iscritto al Catasto Terreni. Ciò  semplifica I'attività del  professionista  nella compilazione del  DOCFA e riconduce I'aggiornamento catastale  nel  suo  ambito  più  naturale,  garantendo  la  continuità  storica

dell'intestazione negli atti del Catasto Terreni, fino al momento immediatamente precedente I'edificazione.

Pertanto, gli Uffici provinciali, a richiesta dei professionisti incaricati dai soggetti interessati, sono invitati a porre in essere tutti i possibili accorgimenti atti a garantire

in  tempi  ristrettissimi,  qualora  non  possibile  in  front office,  il  preliminare aggiornamento delle intestazioni delle particelle del Catasto Terreni, per le quali deve

essere presentato un tipo mappale.

Nella fattispecie d), la ditta da iscrivere al Catasto Edilizio Urbano è indicata dalla parte, mediante la procedura DOCFA e I'Ufficio, dopo i rituali controlli, appone la

riserva prevista. A migliore chiarimento della prassi vigente e per garantire la continuità storica delle intestazioni, dovrà essere costituita una ditta composta dai

soggetti proprietari dell'area, associando agli stessi il codice titolo "01T - Proprietà per I'area", e da quelli che vantano diritti culla costruzione, attribuendo loro il codice

titolo "01S - Proprietà Superficiaria". In carenza di uno specifico atto legittimante, sarà apposta nel campo apposito la dicitura "RIS. 1: inesistenza di atti legali

giustificanti uno o più passaggi intermedi", richiamata al paragrafo 15 del decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969. Al riguardo, deve considerarsi superata

ogni precedente disposizione in contrasto con quanto sopra rappresentato.