OGGETTO: Conservazione catasto terreni. Procedure da adottare in sede di approvazione di particolari tipi di frazionamento.
Dall'esame dei dati esposti nel Quadro D dei Modd. 1 C.T. St., nonché nei Modd. 2 C.T. St., si rileva che in seguito ai numerosi tipi di frazionamento approvati la quantità delle particelle conservate tende a crescere in misura considerevole. E spesso si tratta di piccole particelle di nessuna rilevanza topografica e di scarsissima importanza tributaria, che tuttavia poi rendono difficoltosa la consultazione degli atti catastali e specialmente delle mappe ed appesantiscono sensibilmente il lavoro di compilazione e di registrazione delle note di voltura e di variazione, di aggiornamento delle tavole censuarie e dei prontuari, di tenuta dei protocolli e di rilascio di certificati ed estratti.
E' da notare che i lamentati inconvenienti acquisteranno una dimensione più imponente in sede di attuazione della prevista conservazione meccanografica.
Ed anche per i liberi professionisti (notai e tecnici) che per motivi di lavoro si servono degli elementi forniti dal Catasto terreni, ne hanno ovviamente appesantita la propria attività.
Si è pertanto ravvisata la opportunità di approntare una procedura idonea – almeno in taluni casi di maggiore importanza e frequenza – alla soppressione di particelle superflue.
E' forse il caso di ricordare che in epoca passata, allorché dovevano essere trattati in sede di lustrazione tutti i tipi di approvati nel quinquennio, lo snellimento in questione – limitatamente alla mappa – era ovvia conseguenza del lavoro del tecnico operatore. Concetto informatore della procedura trattata con la presente Circolare è la sostituzione della trattazione allora svolta in sede di verifica quinquennale con altra analoga – ancorché esclusivamente di tavolo – da operarsi al momento stesso dell'approvazione.
Naturalmente ciò può apparire come un appesantimento di quest'ultima operazione singolarmente considerata; i vantaggi che si attendono dallo snellimento perseguito saranno peraltro acquisiti attraverso la semplificazione di tutte le operazioni successive, come già si è accennato.
E' inteso che un sensibile contributo alla eliminazione di numeri di mappa superflui è da attendersi anche dai tecnici delle Sezioni Seconde i quali, nelle operazioni di campagna e di tavolo, dovranno sempre tener conto delle finalità della presente Circolare.
I casi interessati dalla procedura proposta possono essere identificati nei seguenti:
I – Dove i tipi di frazionamento non siano approvati preventivamente.
Tipi allegati ad atti riguardanti trasferimenti da una a più ditte (divisioni di proprietà fra cointastati, donazioni a più donatori, lottizzazioni e simili).

Tipi allegati ad atti riguardanti trasferimenti da più ad unica ditta (in particolare acquisti di terreni da parte di Enti per la costruzione di strade, argini, canali, opere pubbliche in genere).

II – Dove i tipi di frazionamento siano approvati preventivamente.
Come alla lettera A precedente.
Come alla lettera B precedente.
In ogni caso, per conseguire il risultato che ci si propone, è necessario che il Capo della Sezione Seconda (o la persona all'uopo delegata), prima di distribuire ai disegnatori i tipi di frazionamento per l'approvazione, ne faccia un sommario esame, al fine di scegliere quelli suscettibili della particolare trattazione che si intende suggerire.
Questa consiste, in sintesi, nella introduzione in mappa dei tipi senza l'immediata assegnazione di nuovi numeri in sostituzione delle lettere subalterne o dei subalterni frazionari, nella compilazione di schede delle variazioni tendenti a eliminare le particelle superflue e nella successiva numerazione delle sole particelle risultanti.
Per questa operazione dovranno essere utilizzati tecnici che per l'età avanzata o per altri motivi non è possibile utilizzare proficuamente per lavori in campagna, oppure elementi esecutivi di provata esperienza, quali aiutanti di squadra tacheometrica ed eventualmente disegnatori esperti nella compilazione di schede di variazione o almeno suscettibili di rapido apprendimento.
Sembra comunque preferibile che l'intera trattazione di ciascuno dei tipi in questione (e cioè non solo la completa introduzione in mappa del relativo calcolo delle superfici, ma anche l'inserimento dei dati sul Mod. 12, la compilazione del Mod. 14 (interni) e di eventuali Mod. 13 ad esso collegati) sia eseguita dal medesimo operatore.
Nella trattazione in ogni caso si dovrà procedere all'aggregazione delle particelle (o porzioni) da eliminare non solo con le particelle (o porzioni) della medesima qualità e classe, ma anche con particelle (o porzioni) di qualità o classe differente. In questa seconda eventualità dovranno però essere rispettate, nei soli casi A e C, le condizioni che seguono:
la superficie di ciascuna particella (o porzione) da sopprimere non superi mq 500 (a meno che non si tratti di lunghe e strette strisce di terreno aventi in media larghezza non superiore a ml 3, nel qual caso il limite di mq 500 potrà essere superato);
la superficie complessiva della particelle (o porzioni) da sopprimere non superi la quinta parte dell'area della particella a cui saranno unite, quale risulterà a trattazione avvenuta;
le linee di mappa da sopprimere non abbiano – secondo quanto può desumersi dall'esame al tavolo – riscontro significativo sul terreno; ove lo abbiano, in taluni casi si potrà effettuare egualmente l'operazione conservando le linee stesse solo tratteggiate.
Ovviamente l'apprezzamento dei limiti stabiliti con le norme precedenti deve intendersi di massima e tale da non pregiudicare il sollecito di sbrigo delle incombenze in argomento; dovrà inoltre essere posta particolare cura nell'evitare che l'operazione alteri in misura sostanziale le risultanze censuarie (redditi imponibili).
Detti limiti non sussisteranno invece nei casi B) e D) che riguardano suolo destinato in breve tempo ad essere variato nella destinazione, nei quali alle particelle risultanti dopo la soppressione di quelli superflue verranno attribuite le qualità e classi prevalenti o che grosso-modo corrispondono nel loro complesso ad adeguati redditi imponibili medi.
Sul Mod. 51, completato ove occorra col certificato di corrispondenza Mod. 42, dopo la compilazione della scheda delle variazioni, si dovrà inserire il numero del tipo come di consueto e – oltre al numero della nota di voltura – quello della nota di variazione (in qualche caso potranno anche essere più note) con la quale il tipo stesso è stato trattato.
In calce alla dimostrazione del frazionamento si dovrà inoltre inserire la dizione: “trattato con schede delle variazioni”, seguita dalla firma dell'operatore.
Il Capo della Sezione, dopo l'esame della scheda delle variazioni, firmerà come di consueto il Mod. 51 per la riconosciuta regolare ripartizione delle superfici e dei redditi, (indirettamente controllata mediante la compilazione del Mod. 14 (interni) stesso); sul frontespizio del Mod. 14 (copertina), dopo il numero delle note di variazione, verrà apposta la dizione “dipendenti dal tipo di frazionamento n.. del 19 ..”; ed in tal modo il registratore potrà inserire nel registro partite, oltre al numero della nota di variazione, anche quella del tipo di frazionamento cui essa si riferisce.
Infine nel Mod. 12 non deve eseguirsi alcuna dimostrazione del frazionamento e pertanto, in corrispondenza delle colonne 8-9-10-11 del modello stesso, basterà far menzione dell'avvenuta trattazione delle particelle del tipo stesso con la dizione: “particelle trattate con le note di variazione n….del 19...”. Le altre colonne del Mod. 12 si dovranno compilare come di consueto; in particolare a colonna 6 dovranno essere semplicemente elencate le particelle originarie frazionate; a colonna 7 sarà sufficiente indicare la quantità delle particelle derivate definitive.
I dati relativi ai tipi di frazionamento trattati con scheda continueranno a figurare nel riassunto del Mod. 12 stesso.
Caso A – Poco vi è da aggiungere a quanto sin qui indicato: basterà ricordare che alle schede di variazione seguirà la compilazione del Mod. 13 per l'esecuzione delle volture. Può essere utile far rilevare che nella occasione della trattazione sopra illustrata, l'operatore potrà – esaminando l'atto – estendere la soppressione anche a particelle limitrofe non frazionate, che appartengano alle medesime ditte interessate dalla voltura e che si prestino alla operazione stessa, a norma delle condizioni dianzi illustrate.
Caso B – Le porzioni di particelle derivate dal frazionamento (nonché gli eventuali numeri contigui non frazionati) devono essere trattate con schede di variazione al fine di ottenere la riunione di quelle interessate dal trasferimento in un'unica particella che individuerà l'intera zona (o tronco di essa) destinata alla costruzione dell'opera pubblica.
In questo caso non dovrà farsi luogo al Mod. 13: il motivo delle variazioni da inserire nei Mod. 14 (interni) deve però essere completato, per tutte le particelle trattate, con la dizione: “giusta la compravendita (o altro) istromento (o altro) n…. del …………………reg.to a…………..il……….al n………………”.
Resta inteso che le particelle risultanti, individuanti le aree oggetto di trasferimento, dovranno essere intestate alla ditta, in testa alla quale sarà compilata una delle note di variazione.
Qualora gli atti riguardino il trasferimento non di tutte, ma solo di alcune delle particelle frazionate riportate nel Mod. 51 e si possa agevolmente desumere dal tipo di frazionamento stesso il futuro tracciato dell'opera pubblica la cui sede risulti da altra parte sicuramente già occupata o almeno interamente delimitata, converrà ugualmente seguire la procedura dianzi indicata, avendo l'avvertenza di apporre annotazione di riserva alla particella individuante l'opera pubblica stessa da eliminarsi, con annotamento di convalida, non appena saranno pervenuti i regolari atti di trasferimento. Considerata la particolare condizione, si consiglia di eseguire questa ultima operazione con un solo Mod. 13 quando siano pervenuti tutti gli atti.
Si fa osservare che, per l'ipotesi sopra considerata, la procedura indicata viene a coincidere con quella abbreviata già suggerita con la Circolare 64 del 28/6/1996, salvo che per la priorità del collaudo, allora prevista e con la presente non viene più imposta come condizione necessaria. In definitiva anche i tipi di frazionamento che si riferiscono al caso in questione rientrano in tal modo – sotto questo aspetto – nella procedura valida per tutti gli altri tipi: possono cioè essere collaudati in campagna dopo che sia già stata effettuata la introduzione in atti.
Potrà d'altronde essere conveniente consentire – con i consueti criteri di economia – qualche giornata di missione, da utilizzarsi non già per il collaudo (che come si è detto può essere rinviato), ma per la perlustrazione ricognitoria dell'avvenuta delimitazione dell'opera.
Caso C – Le nuove linee risultanti dalla approvazione e dalla trattazione dei tipi devono essere introdotte in mappa a penna e devono essere attribuiti, alle particelle risultanti, numeri definitivi, come se i tipi medesimi fossero già collegati ad un atto. In effetti, sono questi i numeri che il rogante trascriverà. E' appena il caso di precisare che le particelle risultanti dalla trattazione debbono restare intanto intestate alla ditta originaria.
Caso D – Anche in questo caso, come nel precedente, la linee risultanti dalla trattazione saranno introdotte a penna e le particelle così delimitate – individuanti l'opera pubblica – assumeranno numeri definitivi. A differenza che nel caso precedente, occorrerà però intestarle all'Ente interessato, giusta lo stato di fatto e con riserva, in analogia a quanto prescritto dal § 211 dell'istruzione XIV.
E' ovvio che in questa circostanza occorrerà procedere con cautele anche maggiori che nel corrispondente caso B).
Non si farà luogo alla compilazione del Mod. 13; le intestazioni verranno in seguito convalidate – come nella particolare ipotesi studiata per il caso B – non appena saranno pervenuti tutti i regolari atti di trasferimento, mediante la compilazione di un unico Mod. 13 del seguente tenore:
“Annotamento – La ditta sopra indicata venne convalidata dagli istromenti (o altro)…….(tutti i consueti estremi) in base ai quali l'intera partita (oppure i numeri………foglio…….) pervenne alla ditta intestata”.
E' evidente che in questo caso particolarmente potranno risultare utili le brevi missioni cui si è fatto cenno per il caso B).
Sia per il caso C) che per il caso D), si avrà cura inoltre di eseguire le copie dei singoli tipi approvati (chiarite nelle eventuali manchevolezze di riproduzione); nel caso che i tecnici liberi professionisti abbiano già fornito le copie stesse all'Ufficio queste saranno completate a mano coi dati introdotti in inchiostri rosso in sede di trattazione per l'approvazione.
Le copie potranno eseguirsi con l'eliografo o con altri sistemi ottico-meccanici disponibili, per averne documentazione fino al ritorno dell'originale, cui la copia stessa verrà poi unita.
COMPLEMENTI
Come si può facilmente arguire, i quattro casi di cui si è fin qui discusso non vanno considerati come tassativi: infatti potrà avvenire che si portino alla trattazione in argomento anche i tipi non rispondenti alle caratteristiche indicate.
L'adattamento a tali tipi della procedura qui suggerita potrà facilmente attuarsi.
A puro titolo esemplificativo si allegano due esempi di tipi trattati a norma della presente circolare, con riferimento ai casi A) e B), avvertendo che per difficoltà tecniche di riproduzione i dati, che ordinariamente vengono vengono scritti ad inchiostro rosso, debbono intendersi riportati negli esempi stessi come tali, nulla essendovi di innovato in proposito rispetto alla prassi consueta.
Appare superfluo allegare esempi degli altri modelli da usarsi, rientrando la loro compilazione nella normalità.
Del pari si ritiene inutile esemplificare i casi C e D.
Qualora in seguito al rilascio di certificati storici riguardanti particelle trattate secondo le norme dianzi illustrate, taluni richiedenti necessitino di ulteriori chiarimenti relativamente a particelle frazionate citate negli atti di trasferimento ma non figuranti – in forza della avvenuta trattazione – della cronistoria dei passaggi sui certificati stessi, gli Uffici rilasceranno – sulla base dei certificati di corrispondenza allegati ai Mod. 51 – apposite dichiarazioni integrative, aventi carattere di appendice al certificato e pertanto da considerare come parte integrante dello stesso punto.
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Si coglie l'occasione per rendere noto che è intendimento della scrivente giungere alla massima estensione della approvazione preventiva dei tipi.
Al riguardo, a parziale modifica delle istruzioni vigenti, si consente che gli Uffici, i quali ravvisino la possibilità di farlo in relazione alla limitata percentuale dei tipi presentati per l'approvazione preventiva cui non facciano seguito i regolari trasferimenti, attribuiscano i numeri definitivi già in sede dell'approvazione stessa.
In relazione all'intendimento dianzi chiarito, si invitano pertanto i dipendenti Uffici a svolgere sin da ora opera di persuasione presso i notai e i tecnici liberi professionisti, facendo loro rilevare la utilità della procedura preventiva, specie ove siano assegnati i numeri definitivi: non pochi ostacoli attualmente frapposti alla sollecita definizione delle domande di voltura con frazionamento verranno infatti ad essere eliminati.
In vista della vantaggiosa documentazione che può essere acquisita con la riproduzione dei tipi di frazionamento approvati preventivamente, si consiglia vivamente l'estensione di tale operazione – peraltro affatto onerosa – a tutti i tipi in tal modo approvati e non soltanto a quelli che hanno formato oggetto della trattazione suggerita con la presente Circolare.
Le copie ottenute, in attesa che gli originali ritornino allegati alle domande di voltura, costituiranno – raccolte in apposite cartelle – un appendice del Mod. 12.
Ed in merito a quest'ultimo si fa osservare infine che, anche in sede di approvazione dei tipi di frazionamento non rientranti nei quattro casi dianzi illustrati, si potrà
omettere la trascrizione dei dati riguardanti la dimostrazione dei frazionamenti, essendo sufficiente la menzione delle particelle divise.
Ai fini statistici, i tipi di frazionamento soggetti alla particolare trattazione di cui alla presente Circolare verranno considerati alla stregua di tutti gli altri, in riferimento al quadro D del Mod. 1 C.T. St.; inoltre il numero delle particelle trattate con le note di variazione necessarie sarà riportato nella relativa voce in calce al Quadro A del medesimo Modello statistico (Note di variazione dipendenti da lavori di campagna).
Si prega di dare assicurazione di adempimento.