Ai fini della predisposizione degli atti di aggiornamento l'utenza esterna può procedere alla determinazione delle coordinate compensate delle stazioni di poligonale anche attraverso metodi empirici. A tale riguardo rimangono valide le prescrizioni dei paragrafi 42 (ultimo comma) e 43 della "Istruzione sulla Poligonazione" (Istituto Poligrafico dello Stato 1952).
Per quanto attiene invece le poligonali vincolate in tutto o in parte a punti con codice di attendibilità superiore a 9, i calcoli necessari alla predisposizione degli atti di aggiornamento devono essere eseguiti senza procedere ad alcuna compensazione.
I calcoli di compensazione eseguibili dall'Amministrazione nel caso di poligonali vincolate a punti di coordinate analitiche note utilizzano metodi basati sulla teoria dei minimi quadrati.
Per le poligonali vincolate in tutto o in parte a punti di codice di attendibilità superiore a 9, le coordinate vengono in un primo tempo definite dall'Amministrazione con calcolo provvisorio.
I calcoli di compensazione definitivi, soprattutto per quanto riguarda questi ultimi tipi di poligonale, saranno rimandati al momento della ricomposizione geotopocartografica di porzioni estese di territorio utilizzando l'insieme delle informazioni metriche relative ai singoli atti di aggiornamento redatti dall'utenza esterna e dall'Amministrazione.