Art. 1

Atti del catasto dei terreni

 

L'art.41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è sostituito dal seguente:

 

"Costituiscono il catasto:

 

1) la mappa particellare;

2) I'elenco o lo schedario delle particelle;

3) il registro o schedario delle partite;

4) la matricola o schedario dei possessori.

 

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

 

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati.