CIRCOLARE 2/88
Aggiornamenti cartografici per i quali è ammessa la deroga dell'assoggettamento alla nuova normativa.

 

Per quanto riguarda l'oggetto del rilievo di aggiornamento si ribadisce che lo stesso deve essere definito e trattato secondo la normativa in oggetto, solamente per i tipi di frazionamento, mappali e particellari.

 

Gli aggiornamenti relativi ad immobili interrati ed in generale a tutti gli elementi che non hanno rilevanza di rappresentazione topografica (rappresentate cartograficamente a linea non continua) possono non essere soggette al trattamento con la nuova normativa.

 

Non rientrano, altresì, in tale applicazione gli aggiornamenti prodotti tramite modello 26 sia per la denuncia di variazione di coltura agraria che di fabbricati rurali.

 

In particolare per quanto attiene i tipi mappali si dispone che quelli inerenti la denuncia di sanatoria legata alla legge 47/85 possono essere redatti e gestiti secondo l'attuale fase transitoria fino al 30 Giugno 89. Per tale categoria di tipi mappali il tecnico professionista redattore dovrà indicare sul modello 3SPC gli estremi della denuncia per la richiesta della concessione in sanatoria presentata al Comune di pertinenza ed in particolare il numero del modello 47/85 e/o il numero di protocollo e data di presentazione al Comune di pertinenza.

 

Anche i tipi mappali afferenti ampliamenti parziali di fabbricati rappresentati in mappa o solamente denunciati, possono essere redatti con la normativa vigente qualora l'ampliamento riguardi una superficie inferiore al 50% di quella esistente (originaria).

 

Pertanto, gli atti di aggiornamento eseguiti in deroga alla nuova normativa devono essere approvati e rappresentati in mappa secondo l'attuale prassi operativa. La loro archiviazione seguirà l'iter in appresso specificato