Provvedimento 2 aprile 2025

 

AGENZIA DEL TERRITORIO

 

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione
delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.

 

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

1. Attivazione del servizio “Istanza rettifica dati catastali”


1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali. L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

2. Modalità di presentazione delle istanze rettifica dei dati catastali

 

2.1. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui al punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:

a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili (di seguito, anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;

b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.

 

2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).

 

2.3. La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

 

2.4. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della richiesta.

 

2.5. È comunque possibile presentare le istanze di rettifica dei dati catastali attraverso le consuete modalità e, dunque, su supporto cartaceo, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.

 

3. Modalità di pagamento

 

3.1. Il pagamento, quando dovuto, dell’imposta di bollo, i cui importi sono calcolati dal servizio di cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

4. Ricevute rilasciate dal servizio

4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio online, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei file contenenti i dati delle istanze di rettifica dei dati catastali per i quali si richiede la registrazione, nonché la regolarità della richiesta presentata e l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta.

 

4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui al punto 5.1. In questo caso, nell’area riservata compare un messaggio che comunica lo scarto dell’intero file.

 

 

5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati relativi alle istanze di rettifica dei dati catastali

 

5.1. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono trasmesse rispettando le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nelle pagine informative dedicate al servizio “Istanza rettifica dati catastali” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle modifiche, e ne sarà data relativa comunicazione.

 

5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà altresì resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.

 

6. Periodo transitorio

 

6.1. Il servizio di correzione dei dati catastali online “Contact Center” continuerà a essere reso disponibile fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale data non sarà consentita la presentazione di istanze di rettifica dei dati catastali predisposte tramite il servizio “Contact Center”.

 

7. Trattamento dei dati personali

 

7.1. Il trattamento dei dati personali degli interessati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche “Regolamento”) e per gli adempimenti connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico ed alla corretta tenuta delle banche dati catastali.

 

7.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, di seguito anche “Codice”) – è dettata dall’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, dall’articolo 1 del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e dall’articolo 1 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

 

7.3. I soggetti interessati alla richiesta e coloro che la effettuano per conto di questi sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e minimizzazione del trattamento dei dati personali per la predisposizione dell’istanza di rettifica dei dati catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi documenti allegati.

 

7.4. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

 

7.5. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dall’istanza di rettifica dei dati catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare soggetto a registrazione ovvero nel documento di aggiornamento degli atti del catasto nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto degli stessi. I dati personali contenuti nell’istanza di rettifica dei dati catastali ovvero nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento) ove questi dati siano indispensabili ai fini della richiesta.

 

7.6. I dati richiesti per la presentazione dell’istanza di rettifica dei dati catastali dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di correzione e rettifica dei dati catastali e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in conformità a quanto indicato dal Regolamento e dal Codice.

 

7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di tenuta della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.

 

7.8. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

 

7.9. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

7.10. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Istanza rettifica dati catastali” da utilizzare per trasmettere il modello di istanza di rettifica dei dati catastali e approva le relative specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto della richiesta, direttamente o mediante delegati.

 

Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.

 

Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di rettifica dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

 

Il servizio guida l’utente nella compilazione della richiesta, semplificandone la definizione e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di consentire la correzione o la miglior precisazione delle informazioni presenti nelle banche dati catastali, favorirne il corretto e tempestivo aggiornamento, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate.

 

Il servizio arricchisce la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

 

Il nuovo servizio consente di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta, tramite la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

 

Il nuovo servizio “Istanza rettifica dati catastali” sostituirà l’attuale servizio di correzione dei dati catastali online “Contact Center” disponibile, in area libera, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, incrementando le funzionalità per l’utenza e rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica delle istanze di rettifica dei dati catastali.

 

Restano ferme le altre modalità di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);

 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);

 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Normativa di riferimento:

 

Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

 

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

 

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

 

Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione per la conservazione del catasto terreni (XIV)”;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, di approvazione del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”.

 

Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della “Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13 dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;

 

Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente “Semplificazione delle procedure catastali”;

 

Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 1° ottobre 1969 n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina dell’imposta di bollo;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 3-bis;

 

Decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994”, in particolare l’articolo 9, che dispone in materia di “Istituzione del catasto dei fabbricati”;

 

Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”;

 

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 “Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 recante “Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità”;

 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;

 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante “Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;

 

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

 

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in particolare l’articolo 2;

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;

 

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di “Aggiornamento del catasto”;

 

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

 

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia;

 

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale e, in particolare, articolo 16, comma 1, lettera i);

 

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma, 2 aprile 2025

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

firmato digitalmente