ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Roma, 29 settembre 2015
Alle Direzioni Regionali
Agli Uffici Provinciali - Territorio
E, p.c. Alla Direzione Centrale
Amministrazione Pianificazione e
Controllo
Alla Direzione Centrale Pubblicità
Immobiliare e Affari Legali
Alla Direzione Centrale Audit e
Sicurezza
Prot. n. 123479
Allegati: 1
OGGETTO: Adempimenti catastali e ravvedimento operoso – Modifiche introdotte della legge di stabilita 2015 all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Implementazione delle procedure informatiche e indicazioni operative.
Come noto, l’articolo 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)], ha profondamente modificato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo, in particolare, nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione.
Nello specifico, per la materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento, previste al comma 1 del citato articolo 13:
- un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l 'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questo viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni [lettera c)];
- un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entra il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall'errore [lettera b)];
- un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall'errore [lettera b-bis)]; `
- un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore [lettera b-ter)].
Dalle disposizioni normative sopra richiamate consegue che alle due casistiche di ravvedimento già applicate alla materia catastale (cfr. lettere c e b)2, si aggiungono due nuove altre casistiche (cfr. lettere b-bis e b-ter); pertanto, sul piano operativo, al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento, si è reso necessario aggiornare le procedure informatiche attualmente in uso agli Uffici e ai professionisti.
- Le procedure telematiche utilizzate per l’invio delle dichiarazioni Docfa 3 sono state implementate aggiornando le casistiche di "Ravvedimento Operoso", presenti nella configurazione delle funzionalità dell’applicativo Sister 4, secondo lo schema che segue:
1. Ordinario 5:
- Ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione [1/10 del minimo ex lettera c)];
- Ravvedimento oltre novanta giorni ed entro un anno dalla violazione [1/ 8 del minimo ex lettera b)];
- Ravvedimento oltre un anno ed entro due anni dalla violazione [1/7 del minimo ex lettera b-bis)];
- Ravvedimento oltre due anni dalla violazione [1/6 del minimo ex lettera b-ter)].
Per le casistiche di ravvedimento sopra elencate, i termini sono calcolati in relazione alla "data fine lavori" indicata dal professionista nella dichiarazione Docfa.
2. Rendita presunta 6:
Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "data scadenza termine" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.
Per le date 31 agosto 2012, 2 aprile 2013 e 30 aprile 2013 trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].
Per la fattispecie "Altra data" possono invece trovare applicazione tutte le casistiche di cui al punto 1.
3. Dichiarazione di ruralità 7:
Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla “data scadenza termine" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.
Le date sono due: 30 novembre 2012 e 31 maggio 2013, per le quali trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].
4. Sisma maggio 2012 8:
Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla “data fine lavori" indicata dal professionista. Per tale tipologia di adempimento trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].
Con le modifiche apportate, il professionista, utilizzando la specifica opzione "Ravvedimento Operoso”, ha la possibilità di richiedere, in relazione alla tipologia di dichiarazione inviata telematicamente, il ravvedimento operoso coerente alla tempistica con cui è avvenuta la regolarizzazione spontanea e pagare la relativa sanzione nella misura corrispondente.
Le implementazioni in oggetto prevedono inoltre le seguenti ulteriori nuove funzionalità:
a) possibilità di richiedere il ravvedimento per la violazione correlata alla tardiva presentazione del tipo mappale 9, contestualmente alla presentazione della dichiarazione Docfa, in conformità alle disposizioni di prassi fornite con la circolare n. 3 dell’ 11 aprile 2006 (prot. n. 28334) dell’Agenzia del Territorio.
A tal fine, è stato introdotto un campo nella schermata di Sister nel quale il professionista può inserire la data di presentazione del tipo mappale (data protocollo Pregeo). Tale informazione consentirà al sistema di calcolare, oltre la sanzione Pregeo, anche gli interessi moratori dovuti per il tardivo versamento dei tributi speciali catastali del tipo mappale;
b) blocco del ravvedimento nel caso di intervenuta decadenza quinquennale da "parte dell’Agenzia (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997).
Tenuto conto delle modifiche interdette, per consentire una corretta gestione dei controlli, in fase di accettazione dei documenti inviati telematicamente, e stata integrata anche la procedura Workflow Docfa di Territorio Web.
- Le procedure di Workflow di aggiornamento, utilizzate per la trattazione delle dichiarazioni Docfa presentate, in via residuale, in front-office, sono state aggiornate con l’introduzione delle nuove casistiche di ravvedimento e con le nuove ulteriori funzionalità.
Le fattispecie di ravvedimento attualmente applicabili sono le seguenti:
1. Ordinario;
2. Rendita presunta;
3. Fabbricati rurali;
4. Sisma maggio 2012;
Le tipologie di richieste sopra descritte sono state aggiornate con i medesimi criteri e requisiti previsti per il ravvedimento delle procedure telematiche, di cui al punto precedente.
- Nell’ambito delle procedure di Cassa sono state apportate le seguenti implementazioni:
aggiornamento dei servizi di cassa correlati alle domande di volture presentate in front-office, integrate con le casistiche di ravvedimento applicabili alle violazioni relative alla tardiva presentazione delle domande di volture
aggiornamento del listino dei servizi di cassa con introduzione di tutte le casistiche di ravvedimento, previste dalle disposizioni normative citate in premessa, applicabili per ciascuna tipologia di violazione catastale.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sulle modifiche apportate e sulle indicazioni operative si rimanda al documento tecnico allegato alla presente nota.
Per completezza di argomentazione, si ritiene opportuno sottolineare che, sotto il profilo applicativo, la disposizione normativa riportata in premessa (articolo 1, comma 637, lettera b), della legge n. 190 del 2014) ha introdotto anche ulteriori importanti novità all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, in particolare:
per i tributi amministrati da questa Agenzia non operano più le preclusioni di cui al comma 1, primo periodo, del medesimo articolo 13, fatta salva la notifica degli atti di liquidazione, di accertamento , ovvero di contestazione e/o irrogazione delle sanzioni [comma 1-ter)]10;
il pagamento e la regolarizzazione con ravvedimento non impedisce all’Agenzia di iniziare o proseguire accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento [comma 1-quarter].
Per il pagamento della sanzione giova ricordare che questa Direzione Centrale, con nota prot. 151248 del 18 dicembre 2013, in tema di contestualità, ha precisato che il contribuente può ravvedersi anche dopo la presentazione della dichiarazione catastale ed il pagamento dei tributi speciali, purchè la sanzione venga versata entro i termini di scadenza previsti per il ravvedimento, e semprechè non gli sia già stato notificato l’atto di liquidazione o di accertamento da parte dell’Ufficio.
Le modifiche in oggetto sono state predisposte in collaborazione con la società SOGEI, in qualità di partner tecnologico dell’Agenzia, e saranno rese operative a partire dal 1° ottobre 2015.
Tenuto conto di quanto rappresentato, si invitano gli Uffici Provinciali – Territorio ad assicurare La corretta applicazione delle indicazione fornite e a rendere note le nuove funzionalità agli Ordini e Collegi professionali interessati, affinchè possa essere garantita una corretta utilizzazione delle stesse da parte dei professionisti incaricati.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle indicazioni operative fornite con la presente note.
Allegati
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Ravv_Op_nota_123479_Allegato_1 (file PDF) |
IL DIRETTORE CENTRALE
Franco Maggio
1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
2 Rif Circolare n. 2 del 17 aprile 2002 dell’Agenzia del Territorio.
3 Con provvedimento 11 marzo 2015 del Direttore dell’Agenzia è stata resa obbligatoria, a partire dal 1° giugno 2015, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale mediante le procedure telematiche, a carico dei professionisti iscritti negli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli arti di aggiornamento catastale.
4 Implementato nel 2013 – Rif. nota della Direzione Centrale Catasto e Cartografia, prot. n. 24701, del 20 giugno 2013.
5 Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alle unità immobiliari per le quali sussiste l’obbligo di
dichiarazione entro 30 giorni dalla data di fine lavori.
6 Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alla regolarizzazione delle unità immobiliari a cui è stata
attribuita la rendita presunta.
7 Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative ai fabbricati rurali già censiti al catasto terreni ex articolo
13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
8 Applicabile alle dichiarazioni Docfa con unità immobiliari di cui al punto 1, per le quali i termini di
scadenza della dichiarazione sono stati sospesi in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.
9 Adempimento previsto e sanzionato dall’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
10 Si riporta il testo del comma 1-ter: "Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni