Prot. n. 4735 – 6695 – 7487 del 13 febbraio 2002
Rif. Nota del 10 gennaio 2002 - Prot. N. 02005
Roma, 13 febbraio 2002
Oggetto: classificazione dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso.
Con riferimento al quesito posto con la nota sopra citata, in merito alla categoria catastale più appropriata da attribuire ai mercati all’ingrosso, si esprime il seguente parere.
È necessario premettere che la normativa attuale prevede che l’attribuzione della categoria avvenga tenendo conto principalmente della destinazione funzionale propria dell’unità immobiliare, risultante – oltre che dal suo uso attuale – in particolar modo alle specifiche caratteristiche costruttive. A tal fine non assume una particolare rilevanza il titolo giuridico del possesso (cioè se si è in presenza di proprietà pubblica, privata, ovvero in regime di concessione).
Premesso quanto sopra, nel ribadire che uno dei compiti istituzionali del Catasto è quello di individuare la reale redditività ordinaria dell’unità immobiliare, si precisa che, in caso di unità a destinazione commerciale (negozi, mercati generali all’ingrosso, centri commerciali al dettaglio, ecc.), è necessario accertare se esista il requisito – essenziale – del cosiddetto “fine di lucro”. Tale requisito può assumere infatti un valore discriminante, al fine di stabilire se l’unità in esame deve essere inquadrata tra quelle a destinazione speciale (categorie del gruppo D) ovvero tra quelle a destinazione particolare (categorie del gruppo E).
Nel caso in esame, che fa riferimento ad un complesso di aree, attrezzature e locali costruiti per le specifiche attività di un mercato all’ingrosso ortofrutticolo, si ritiene che non si debba riconoscere una valenza particolare all’aspetto giuridico della società che gestisce ed organizza il funzionamento del mercato stesso, bensì sia necessario individuare se esistano le finalità di un servizio pubblico di interesse sociale e se si intenda perseguire, o meno, da parte dell’ente gestore il fine del reddito di impresa.
Dalla lettura della legge regionale 22 gennaio 1975, n.12, che disciplina l’attività locale dei mercati all’ingrosso, emergono, tra le altre cose, le seguenti particolarità:
- l’attività del complesso deve riguardare il commercio all’ingrosso dei prodotti agricoli – alimentari;
- la gestione del complesso deve avvenire tramite i Comuni, o i Consorzi costituiti fra gli Enti locali, o i Consorzi, Società o altre forme associative con partecipazione maggioritaria degli Enti locali;
- la gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, e le tariffe ed i canoni di concessione devono essere fissati in coerenza alle spese di gestione e di miglioramento degli impianti.
Pertanto, qualora la concessione relativa alla gestione del mercato annonario del Comune di Brescia faccia esplicito riferimento alla normativa regionale sopra citata e l’Ufficio del Territorio ne riscontri l’effettiva applicazione, si ritiene, fatta salva l’autonomia gestionale dell’Ufficio provinciale, che la struttura commerciale in esame possa essere inquadrata tra le unità a destinazione particolare (categorie del gruppo E).
IL DIRIGENTE DELL’AREA
Dr. ing. Franco MOLINARI