Istanza del 18.10.1993. Quesito riguardante le variazioni.

 

In relazione all'istanza cui si risponde lo scrivente ha promosso l'acquisizione di ulteriori notizie presso l'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

 

Quest'ultimo fra l'altro ha comunicato:

"....venivano presentati dal Geom. Stefanelli modelli di variazione intestati a Ditte diverse con la causale .... unità afferenti a fabbricati già accatastati in parte .... allegando alle suddette, tutti gli elaborati con copie degli atti di compravendita in cui le unità oggetto di trasferimento, contemplate nella loro struttura, ma mai accatastate dalla ditta costruttrice, venivano trasferite alle parti e quindi evidenziate nell'atto da planimetrie allegate per identificazione dell'unità trasferita.

L'ufficio prendendo atto di quanto presentato, rilasciava regolari ricevute al Tecnico, ad eccezione della pratica recante il n.ro di prot. 3638/93.

Nell'atto allegato, non si evidenziano gli identificativi catastali, quali foglio, particella, confinanti o planimetria indicativa."

 

Si evince da tale dichiarazione a conferma peraltro di quanto rappresentato nell'istanza inoltrata dalla S.V. che gli immobili sono stati oggetto di compravendita senza una loro puntuale definizione.

 

In considerazione di tale evidenza per un caso la voltura dell'atto presentato avente per oggetto i trasferimenti di diritti reali appare ineseguibile.

 

Comunque l'unità immobiliare dichiarata va acquisita agli atti con attribuzione di rendita al fine di consentire l'espletamento dei doveri fiscali dei contribuenti.

 

Ai fini dell'intestazione di partita l'Ufficio tecnico erariale dovrà avvalersi degli elementi di propria cognizione, al limite nei casi di incertezza cointestare il bene a tutti i possibili aventi diritto e apporre annotazione di riserva così come stabilito dalla normativa vigente.

 

Le risultanze catastali dovranno comunque essere notificate a tutti gli interessati, i quali potranno ricorrere al giudice tributario o civile, per far valere le proprie ragioni, secondo le rispettive giurisdizioni così come disciplinato dalle leggi.

 

Si ritiene di dover specificare inoltre che eventuali diritti reali sugli immobili per essere recepiti in catasto devono essere rappresentati all'amministrazione catastale secondo la normativa vigente che regola la presentazione delle domande di voltura e non possono essere ammesse procedure sostitutive come quella cosiddetta dell' autocertificazione.

 

Si rammenta infine che le istanze vanno inoltrate alla Pubblica Amministrazione utilizzando fogli in bollo.