1. Le dichiarazioni relative all'uso del suolo, rese dai soggetti interessati nell’ambito della presentazione delle domande di pagamento inoltrate agli organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria e previsti dalla Politica agricola comune (PAC), devono contenere anche le informazioni necessarie per consentire l’aggiornamento del catasto, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. A tale fine, le dichiarazioni sono fornite con le modalità stabilite dal presente provvedimento.
2. Le dichiarazioni, effettuate ai sensi del presente articolo, esonerano i soggetti obbligati dall’adempimento previsto dall’articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative alle singole particelle catastali, devono contenere anche le seguenti informazioni:
gli identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella ed eventuale denominatore);
l’uso del suolo, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli, per ogni particella o sua porzione;
l’indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi;
l’indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo di colture ortive;
la potenzialità di irrigazione della particella;
l’indicazione se trattasi di utilizzazione parziale, ovvero completa della particella;
la superficie espressa in metri quadrati di ciascun uso del suolo, per ogni singolo utilizzo dichiarato nella particella;
la qualità colturale catastale, nel caso in cui l’uso del suolo dichiarato rientri nell’elenco di cui alla tabella 1 richiamata al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
le generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo), unitamente alla dichiarazione sulla titolarità di un diritto reale, ovvero sulla conduzione del fondo;
la conformità dell'intestazione catastale della particella con l’effettiva titolarità, qualora il dichiarante sia intestatario ovvero titolare di diritti reali sull’immobile.
In alternativa, se le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese dal conduttore del fondo, le informazioni da fornire sono quelle concernenti le generalità e il codice fiscale di almeno uno dei titolari di diritti reali sull’immobile;
il luogo, la data e la sottoscrizione del dichiarante.
4. Al fine dell’aggiornamento delle banche dati dell’Agenzia del Territorio (di seguito:Agenzia), nelle dichiarazioni di cui al comma 1 è contenuta un’apposita sezione in cui vengono dichiarati i fabbricati inclusi nell’azienda agricola e non censiti negli atti del catasto, ovvero rappresentati nella sola mappa catastale o nei soli atti censuari. Nella predetta sezione sono riportati i dati identificativi della particella nella quale ciascun fabbricato risulta ubicato.
5. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito: AGEA) assicura il coordinamento delle attività per l’aggiornamento del fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nell’ambito della presentazione delle domande di pagamento richiamate al comma 1 di questo articolo, in modo che le domande stesse rechino tutte le informazioni previste dal presente provvedimento.