IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ed in particolare l’articolo 3 concernente le sanzioni per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il fascicolo aziendale;
Visto l’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il provvedimento 29 dicembre 2006 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il provvedimento 28 febbraio 2011 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, recante «Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione»;
Visto l’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;
Visto l’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente attività e certificazioni in materia catastale;
Considerata la necessità di emanare il provvedimento previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per stabilire le modalità con cui i soggetti interessati rendono le dichiarazioni relative all’uso del suolo, utili al fine dell’aggiornamento del catasto;
Sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. DGU.2012.921 del 15 ottobre 2012;
Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;
DISPONE
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Art. 1 |
Informazioni sulla qualità delle colture
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Art. 2 |
Dichiarazioni per l’aggiornamento del catasto
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Art. 3 |
Aggiornamento della banca dati catastale
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Art. 4 |
Notifica degli esiti dell’aggiornamento catastale
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Art. 5 |
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Art. 6 |
Modalità di interscambio dei dati
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Art. 7 |
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Art. 8 |
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Roma, 16 ottobre 2012
Il direttore dell'Agenzia: Picardi