Procedura operativa N 123/2008

6.2.4 Funzioni di attribuzione del classamento e di notifica

 

L’attività di attribuzione del classamento definitivo consiste in:

Gli strumenti a supporto dell’attività di controllo sono:

Il Personale tecnico, in fase di controllo della pratica, può verificare se sono pervenute dal Comune eventuali segnalazioni di incoerenza, rispetto a quanto dichiarato nel documento Docfa, ai sensi dell’art. 34-quinquies L. 80/2006, e visualizzare l’allegato che descrive tali incongruenze. Sono visibili le segnalazioni di incoerenza pervenute all’Ufficio provinciale prima della determinazione del campione da sottoporre a sopralluogo.

Sono disponibili i seguenti ulteriori supporti documentali:

Le informazioni presenti nei suddetti supporti documentali sono particolarmente utili nel successivo processo di notifica e di eventuale contenzioso tributario.

Tali supporti documentali possono essere interrogati e riprodotti in qualsiasi momento.

Nel caso di rettifica del classamento proposto dalla parte, per le unità immobiliari ordinarie, il Personale compila il modello 5 con la proposta di classamento e predispone la “scheda relazione” contenente tutti gli elementi salienti relativi alla verifica effettuata.

Il riquadro della scheda destinato alle note tecniche contiene:

Per la determinazione della rendita delle unità immobiliari appartenenti alle categorie D ed E, sono visualizzati i dati del modello 2N prima parte del documento Docfa in verifica. Il Personale tecnico preposto, sulla base dei controlli effettuati, può modificare tali dati e inserire in formato libero la descrizione e i criteri utilizzati per stimare l'immobile, ovvero, in alternativa, i seguenti elementi estimali:

La rendita catastale dell'immobile è calcolata moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità fissato ordinariamente al 2%, secondo le indicazioni della prevalente giurisprudenza di legittimità, ovvero, può essere attribuita attraverso un procedimento diretto.

Nella “scheda relazione” relativa a unità immobiliari speciali, similmente alla scheda per le categorie ordinarie, è possibile indicare fino a tre identificativi di unità immobiliari di riferimento.

Per la descrizione delle modalità di validazione del classamento di unità immobiliari non incluse nel programma delle verifiche si rimanda al paragrafo 6.2.5.

La convalida del classamento proposto deve essere registrata subito in banca dati al fine di evitare la definizione del classamento medesimo per decorrenza dei termini.

In relazione alle valutazioni tecniche di competenza si può:

Le innovazioni introdotte nella procedura informatica non permettono la validazione della rendita proposta in fase di registrazione del documento. Tale convalida è differita ad un momento successivo e legittimata dal profilo superiore associato al “responsabile controllo rendite Docfa”, unitamente a tutte le altre verifiche per le quali può essere invece prevista una rettifica della rendita.

Nel caso sia presente una segnalazione di incoerenza, ai sensi dell’art. 34-quinquies L. 80/2006, il Personale incaricato deve inserire a sistema la risposta, che è poi inviata in automatico al Comune territorialmente competente. Le possibili risposte alla segnalazione sono state riassunte e codificate in:

  1. classamento rettificato in accoglimento integrale della segnalazione;

  2. classamento rettificato in accoglimento parziale della segnalazione;

  3. incoerenze segnalate non influenti sul classamento;

  4. elementi segnalati insufficienti;

  5. unità immobiliare movimentata nel periodo da ulteriore atto di aggiornamento.

Completata l’attività di verifica, è necessario che il classamento attribuito dal Personale tecnico incaricato, prima della registrazione in banca dati in via definitiva, sia validato dal “responsabile controllo rendite Docfa”. Quest’ultimo dispone di specifiche funzioni di interrogazione della documentazione prodotta dal Personale tecnico in fase di verifica, relativa alla check-list di controllo, alla scheda relazione comprensiva del modello 5 informatico.

Il “responsabile controllo rendite Docfa”, presa in esame la documentazione della verifica effettuata per ogni pratica, può:

In relazione alla natura tecnica dell’operazione, l’attività di attribuzione della rendita deve recare la firma o validazione informatica da parte di personale inquadrato con qualifica tecnica.

La notifica è normalmente predisposta di volta in volta, subito dopo l’avvenuta registrazione in banca dati della singola rettifica ovvero, periodicamente, in forma cumulativa di lavorazione con le pratiche Docfa acquisite nell’arco temporale mensile, e, comunque, per quelle variate nel mese di dicembre la notifica è opportuno che venga effettuata entro lo stesso mese.

Le attività di convalida o di rettifica delle rendite sono effettuate utilizzando l’interfaccia specifica “Controllo rendite Docfa”.

Le operazioni effettuate mediante l’utilizzazione dell’applicativo “Controllo rendite Docfa” sono elaborate automaticamente e giornalmente dal sistema, al fine di generare le relative note di variazione.

Si segnala al contempo che le unità immobiliari urbane, per le quali la conferma del classamento sia avvenuta tramite l’applicazione “Controllo rendite Docfa”, non figurano tra quelle da notificare con l’applicazione di notifica.

Qualora sia necessario modificare dati differenti dalla rendita è consentito l’utilizzo della procedura “funzioni d’ausilio”, utilizzando la causale “variazione d’ufficio”. Il documento generato da registrare non deve contenere né il protocollo generale, né il numero nota, in quanto la procedura protocolla automaticamente il documento.

La correzione di errori imputabili alle parti in quanto generati da atti di aggiornamento errati, deve essere richiesta alle parti stesse.

La rettifica del classamento deve infine essere notificata alla parte interessata tramite l’apposita “procedura di notifica”.

Quando l’Ufficio riscontra difformità sostanziali o incoerenze imputabili ai professionisti nella redazione della documentazione esaminata, qualora ne ricorrano i presupposti, le segnala agli ordini o ai collegi professionali competenti, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650.

Quando l’Ufficio accerta, in sede di sopralluogo, che la planimetria dell’unità immobiliari urbana è differente dallo stato di fatto, provvede ad inserire nel database censuario una specifica annotazione (“planimetria non rispondente allo stato di fatto”) in modo da far constatare che la planimetria è difforme e invita l’interessato a presentare una nuova dichiarazione DOCFA con allegata la planimetria aggiornata.

L’Ufficio provvede inoltre a sostituire la planimetria abbinata all’unità immobiliare, con copia della stessa planimetria, sulla quale è apposta la dicitura “non rispondente allo stato di fatto”. Di tale circostanza è informato il Comune competente, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Circolare n. 3 del 1976.

E’ fatto carico al Direttore dell’Ufficio di attuare ogni forma di controllo utile al riscontro dell’esatto svolgimento del processo in esame, finalizzata anche all’accertamento dell’avvenuta registrazione in banca dati delle rendite revisionate e della conseguente notifica alle parti.