LETTERA CIRCOLARE Prot. n. 3/3599 del 4 Agosto 1982

N.C.E.U. - Variazione di classamento.

 

Facendo seguito alla Lettera Circolare 3/1038 del 24/2/1979, ed in relazione ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicizzata dalla stampa, e che sancisce la legittimità del libero mutamento di destinazione d'uso degli immobili quando la scelta tra l'uno e l'altro uso sia attuata senza alterare o comunque modificare la consistenza fisica dell'Immobile in questione, si ritiene opportuno richiamare le norme che regalano il classamento per il N.C.E.U.

 

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Il 2° comma dell'art. 61 del Regolamento per la formazione del N.C.E.U. approvato con D.P.R. 1/12/1949, n. 1142, recita testualmente:

 

"le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento".

 

 

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Il paragrafo 22 dell'Istruzione II chiarisce ulteriormente:

 

"Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare. Pertanto nell'assegnazione alla categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari".

 

Conformemente a quanto sopra ed in base anche al principio della "ordinarietà", che é concetto base in tutte le operazioni catastali, ne discende che il mutamento di destinazione di una unità immobiliare non necessariamente deve trovare la corrispondente variazione in catasto, se tale mutamento non trova riscontro nella destinazione ordinaria e prevalente di unità immobiliari simili nella zona, e in ogni caso, con il rituale riferimento alla individuazione le unità tipo o assunte come tali e avendo altresì riscontrato, in opportuni adeguamenti strutturali, la conferma nella previsione di continuità della nuova destinazione.