LETTERA CIRCOLARE Prot. n. 3/3291 del 22 Novembre 1986
In merito al richiesto parere circa le pratiche già presentate e di cui viene prodotta istanza di annullamento, la scrivente ritiene che esse possano essere accolte solo quando l'istanza stessa contenga motivi validi, quali per esempio la migliore rappresentazione, la correzione di dati errati, ecc.
La pratica di cui viene richiesto l'annullamento deve comunque essere mantenuta agli atti per ogni eventuale contestazione.
Gli interessati, nella istanza, da prodursi in bollo e con firma autenticata, devono dichiarare, sotto la personale responsabilità, che quanto precedentemente presentato non è stato utilizzato per essere allegato ad atti o dimostrazioni di avvenuto accatastamento. Qualora l'istanza sia sottoscritta da un professionista non occorre l'autentica di firma.
Per quanto concerne il secondo quesito, non si ravvisa la necessità di ripresentazione ''ex novo" di pratiche di accatastamento già presentate con la procedura prevista dalla circolare n. 5 del 18/3/85 qualora agli interessati necessitano dati completi per la stipula di atti traslativi, in quanto la sezione II^ dovrà in questi casi provvedere alla definizione della pratica completando quella già presentata.
Comunque per quelle già ripresentate l'Ufficio, in sede di definizione, esaminati i documenti, prenderà gli opportuni provvedimenti, non escluso quello di richiamare gli interessati per richiedere la dichiarazione di cui al primo quesito.