LETTERA CIRCOLARE Prot. n. 3/1320 del 26 Marzo 1988
Legge 13/3/1988, n.68 - termine per la presentazione in catasto di dichiarazioni e denuncie ex art.52 legge 47/85 - D.L. del 14/3/1988 n.70 - semplificazione procedure di accatastamento degli immobili urbani.
La Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 1988 ha pubblicato la legge 13 marzo 1988, n.68 di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n.2 a sua volta modificativo della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Per quanto riguarda le competenze delle sezioni catastali, la legge 68 del 1988 in oggetto, al 2° comma dell'art.1, sposta al 30 giugno 1989 il termine per la presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denunce di variazione afferenti immobili ultimati entro la data di entrata in vigore della legge 47/85. Pertanto la sanzione, prevista dall'art.52 di detta legge, troverà applicazione solo dopo tale data.
La stessa Gazzetta Ufficiale pubblica altresì il Decreto Legge 14 marzo 1988, n.70 concernente - tra l'altro - semplificazioni per le operazioni di classamento degli immobili urbani, delle notifiche e degli adempimenti connessi alla normativa portata dalla legge 131 del 1986.
In particolare il 1° comma dell'art.11 stabilisce che le u.i. dichiarate con i vecchi mod.1 possono essere classate anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
Il 2° comma dello stesso art.11 consente di classare unità immobiliari site in comuni (o zone censuarie) nei quali non si è provveduto all'integrazione dei quadri di tariffa, con riferimento al quadro tariffario di altri comuni (o zone censuarie) aventi analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia.
IL 3° comma infine detta norme per la notifica degli atti catastali a mezzo posta.
L'art.12 dello stesso D.L. integra la normativa portata dalla legge 131/86, in particolare prevede che per gli immobili urbani non ancora censiti, oggetto di trasferimento, il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di voltura presenti, contestualmente alla stessa, specifica istanza di richiesta di classamento per le u.i. oggetto del trasferimento.
L'Ufficio dovrà, entro 10 mesi dal ricevimento dell'istanza, inviare al competente Ufficio del Registro copia del certificato catastale, completo dei dati di classamento e rendita, delle unità immobiliari oggetto del trasferimento.
Per i necessari chiarimenti e le modalità operative alle quali gli Uffici dovranno attenersi, si vedano: