Istruzione II - § 5. Individuazione dell'unità immobiliare.

Per riconoscere che una parte d'immobile, intero immobile o complesso di immobili costituisce unità immobiliare indipendente si deve aver riguardo essenzialmente al requisito della sua utilizzabilità autonoma secondo l'uso locale image\nota.gif. Si deve anche tenere conto - attribuendogli notevole valore indicativo - dello stato di fatto, cioè dell'esistenza in atto di un reddito concreto proprio.

La consistenza di una unità immobiliare può comprendere parti di fabbricati (es. appartamenti, botteghe, ecc.), un intero fabbricato (es. conventi, caserme, ecc.) od anche più fabbricati (es. più edifici costituenti un'unica azienda); non può comprendere però più parti da intestare a ditte diverse. Neppure può comprendere parti rurali.

Le parti di fabbricato costituenti una unica unità immobiliare possono essere non contigue; qualora però le dette parti siano ubicate in distinti fabbricati, occorre attentamente vagliare se non costituiscano invece distinte unità immobiliari.

Per la risoluzione di alcuni casi particolari si terranno presenti le massime dalla n.16 alla n.26 e dalla n.41 alla n.48 riportate rispettivamente al CAPO I e al CAPO II del Massimario.