Istruzione II - § 33. Unità immobiliari esenti dall'imposta fabbricati.

Nei riguardi delle esenzioni, il tecnico classatore ha il compito di fare apposita annotazione per le unità immobiliari accertate e per le porzioni di esse per le quali dagli interessati venga dichiarato che godono in fatto di esenzione permanente o temporanea.

 

A tal fine si terranno presenti sia le dichiarazioni risultanti dalle schede Mod.1 o Mod.2, sia quelle rese verbalmente durante l'accertamento.

 

Le dichiarazioni di esenzione permanente o temporanea devono essere provocate quando vi é motivo per ritenere che la circostanza sussista.

 

I casi nei quali le dette dichiarazioni devono essere provocate saranno individuati sia utilizzando le schedine Mod.4 sulle quali risulti apposta l'annotazione "esente" e gli elenchi dei fabbricati di nuova costruzione forniti dagli Uffici Distrettuali delle Imposte, sia tenendo presenti quelle particolarità nella qualità della ditta (ad esempio: Opera Nazionale Combattenti, ecc.) ovvero nelle caratteristiche dalla costruzione (nuova o rurale) che diano motivo di ritenere che l'unità immobiliare, o porzione di essa, gode in fatto di esenzione permanente o temporanea.

 

In casi di assoluta evidenza l'annotazione di esenzione può anche essere apposta per diretta iniziativa del tecnico.

 

Quando l'esenzione riguarda solo una parte dell'unità immobiliare deve sommariamente descriversi la consistenza effettiva della parte stessa ed indicarsi la corrispondente consistenza catastale.

 

Le dichiarazioni rese ai sensi del presente paragrafo non saranno annotate quando ne fosse di immediato e sicuro controllo l'inesattezza.