Istruzione IV - § 2: Zone censuarie
Le operazioni di qualificazione e classificazione devono essere precedute dallo studio preliminare per la formazione delle zone censuarie.
Ciascuna zona censuaria deve comprendere unità immobiliari urbane, per quanto possibile, uniformi per caratteristiche ambientali, tipo ed epoca della costruzione.
Nel formare le zone censuarie si deve osservare:
a) che ogni zona censuaria deve comprendere territorio situato in un solo comune;
b) che il territorio di un comune deve suddividersi in più zone censuarie solo quando esistano nel comune gruppi di unità, nettamente distinti per ubicazione, che siano notevolmente difformi per caratteristiche ambientali, tipo ed epoca della costruzione;
c) che l’uniformità dei requisiti sopraindicati fra le unità di una stessa zona non deve intendersi in senso assoluto. Pertanto la suddivisione del territorio di un comune in più zone censuarie deve essere giustificata da un grado di difformità delle unità immobiliari urbane nei riguardi dei requisiti stessi notevolmente
elevato, tale da essere di immediato e diffuso apprezzamento, tenendo anche conto della importanza del comune.