Istruzione I - § 16 - Identificazione dell'unità immobilliare.

L'unità immobiliare s'identifica, negli atti del Catasto con il numero o con i numeri che contraddistinguono in mappa le particelle edilizie corrispondenti ai fabbricati nei quali essa si estende (numero principale), nonché - se alcuno dei detti fabbricati comprende più unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari - con un altro numero (numero subalterno) da attribuire a ciascuna parte di fabbricato occupato da diversa unità immobiliare.

Di conseguenza:

 

a)

le unità immobiliari urbane che occupano ognuna da sola un intero fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, si indicano con il solo numero principale;

 

 

b)

le unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari comprese con altre in un solo fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, si indicano con il numero principale e con un subalterno del principale. Tale subalterno è unico anche se l'unità immobiliare o la porzione di unità compresa nel fabbricato si compone di più parti non contigue;

 

 

c)

le unità immobiliari che occupano più fabbricati rappresentati come distinte particelle edilizie, assumono come numero principale il complesso dei numeri attribuiti alle varie particelle edilizie. Se una unità immobiliare, che ha per numero principale un complesso di numeri, occupa, di un fabbricato rappresentato da una particella edilizia, solo una porzione, al numero principale corrispondente si aggiunge il subalterno competente alla detta porzione.