Legge II Agosto 1939-XIX N. 1249. - PARTE I
N.B. - L'assegnazione a determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria di ciascuna unità immobiliare risultante dalle sue caratteristiche costruttive, e non in base all'uso attuale.
Immobili a destinazione ordinaria.
Immobili a destinazione speciale.