Massima n. 6. Fabbricati esenti per ruralità.
Un fabbricato, o porzione di fabbricato, censito al catasto urbano ma esente dall'imposta per ruralità non è soggetto a dichiarazione ai sensi dell'art. 6 lettera a) del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVIII n. 652.