Massima n. 17. Dichiarazione delle nuove costruzioni ferroviarie.

 

Le dichiarazioni di immobili ferroviari presentate per l'art. 28 del R. Decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n: 652 vanno compilate con le modalità che seguono.

Deve adoperarsi:

 

a)

una unica scheda bianca Mod. 1 per gli immobili costituenti ciascuna stazione: fabbricati viaggiatori (in essi compresi anche locali adibiti ad uffici, alloggi, dormitori, ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi e fiori, locali della Provvida e del Dopolavoro), magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per alloggio, ecc. situati nel tratto limitato dagli scambi esterni nella stazione, sempreché siano interni al recinto di essa;

 

b)

una unica scheda gialla Mod. 2 per tutte le case cantoniere, garitte, ecc., esistenti lungo ciascun tronco di linea interposto fra due stazioni successive, ubicate nello stesso comune - o fra una stazione ed i limiti territoriali del Comune, o fra i confini del Comune quando la linea ne attraversa il territorio senza avere in esso stazioni o fermate - sempreché dette costruzioni siano interne al recinto delle linee stesse;

 

c)

una unica scheda gialla Mod. 2 per ciascun impianto di produzione o di trasformazione di energia elettrica.

 

I fabbricati esterni ai recinti delle stazioni e delle linee (alloggi, uffici, locali della Provvida e del Dopolavoro, colonie marine e montane) vanno dichiarati con schede bianche Mod. 1, per unità immobiliari.