DPR n.1142 del 01/12/1949: Capo VIII
Dell'attivazione

art 86

Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;

b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee;

c) lo schedario dei possessori di cui all'articolo 68 corretto come alla lettera a);

d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

art 87

L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati: a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione; b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali; c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

art 88

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

art 89

In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa;

b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;

c) lo schedario dei possessori;

d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

art 90

Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.