DPR n.1142 del 01/12/1949: Capo I

Uffici ed organi cui è affidata l'esecuzione delle operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano

 

art 1

Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

art 2

Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n.153 , e successive modificazioni.