art 1
Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.
art 2
Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n.153 , e successive modificazioni.