D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art. 5. - Disposizioni generali. - Comma 4
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4. |
Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonché quelle da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1-sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni. |