D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 4. Aggiornamento. - Comma 4

 

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4.

Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unità immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.