D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art.3. - Trasmissione in via telematica.
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1. |
I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati. |