Circolare N° 7/2005

3. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta

 

Dall’esame dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, può desumersi che l’attività di controllo dell’ufficio sulle dichiarazioni presentate ed in particolare sulle rendite catastali “proposte”, ha un limite temporale cui l’ufficio deve attenersi (un anno a regime). Il rispetto di tale termine da parte degli uffici appare indispensabile soprattutto in considerazione della ribadita rilevanza della rendita catastale ai fini fiscali, anche se detta disposizione è da intendersi essenzialmente sollecitatoria (rectius: propulsiva) rispetto alle attività di competenza dell’Amministrazione catastale, cui sono collegati gli adempimenti a carico di ciascun organo impositore.

Riguardo agli adempimenti a carico degli uffici, si rileva che il secondo periodo del medesimo comma 3 attribuisce all’Amministrazione finanziaria la facoltà “di verificare, ai sensi dell’art. 4, comma 21, del DL 853/84, convertito con modificazioni nella L 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”.

Il regolamento di cui trattasi quindi, pur indicando modalità e termini tesi indubbiamente alla semplificazione ed accelerazione delle attività degli uffici catastali, riconosce, in ogni caso, a quest’ultimi la facoltà di procedere a controlli successivi, secondo le modalità previste dalla specifica legislazione di settore.

Le richiamate circolari n. 189/T del 1996 e n. 83/E/T del 1999 – quest’ultima emanata congiuntamente dagli ex Dipartimenti delle entrate e del territorio – esplicitano in dettaglio le fasi delle attività connesse all’accertamento della rendita, anche sotto il profilo della rilevanza fiscale, e devono ritenersi conformi, nei termini e contenuti utilizzati, allo spirito di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti connessi all’aggiornamento del catasto edilizio urbano. Pur tuttavia le stesse non tralasciano di evidenziare la ribadita facoltà per l’amministrazione catastale di rettificare la rendita “definitiva” in seguito a successive verifiche.

Sulla questione, la circolare 189/T evidenzia che le rendite catastali per le quali sono decorsi i termini di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. 701/94 possono essere modificate, qualora ricorrano idonee valutazioni di carattere tecnico supportate eventualmente anche da sopralluogo, “conformemente al dettato dell'art. 4, comma 21, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17”.