A seguito del “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è stata introdotta la procedura DOCFA che consente tra l’altro al contribuente, in attuazione dell’art. 1, comma 3, di dichiarare una rendita proposta per l’unità immobiliare denunciata in catasto.
Le modalità ed i termini del procedimento che portano all’attribuzione della rendita catastale sono state e sono spesso oggetto di controversia tra i contribuenti e gli Uffici provinciali di questa Agenzia, innanzi alle Commissioni tributarie.
Una delle censure più frequentemente sollevate dai ricorrenti riguarda proprio la presunta illegittimità dell’accertamento della rendita catastale effettuato oltre il periodo di riferimento previsto dal menzionato comma 3.
L’insorta conflittualità ha condotto, almeno fino ad oggi, ad orientamenti giurisprudenziali di merito piuttosto oscillanti e, quindi, non ancora consolidati in assenza di pronunciamenti della Corte di Cassazione, presso la quale sono pendenti alcuni ricorsi.
Si ritiene opportuno effettuare una ricognizione generale sugli aspetti tecnico-giuridici più rilevanti, nonché sulle eccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, al fine di orientare la difesa degli uffici dell’Agenzia in ogni ordine e grado dei giudizi pendenti, e con l’intento di fornire indicazioni in merito alla corretta prassi procedurale da seguire.