Agli Uffici Provinciali del Territorio
Alle Direzioni Compartimentali del Territorio
Alle Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Al Servizio Ispettivo
So.Ge.I.
LORO SEDI
Prot. N° 61160
OGGETTO: Univocità degli identificativi delle banche dati catastali censuarie e di quella cartografica, ai fini della "costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari".
Nel program-management, avviato dall'Agenzia del Territorio per il raggiungimento dei principali obiettivi strategici, è in fase operativa il progetto denominato "Costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari" che, fra l'altro, prevede l'attività di allineamento indicata in oggetto, a far tempo dal 2002.
Per una coerente gestione dell'inventario, cui potrà corrispondere una più agevole e chiara lettura complessiva delle informazioni catastali, appare indispensabile raggiungere l'univocità individuativa delle particelle prescindendo dalla condizione che siano censite al Catasto urbano o al Catasto terreni.
Occorre premettere che per quanto concerne il censimento delle costruzioni, come è stato ribadito con molteplici circolari nel corso degli anni (si citano ad esempio le circolari n. 42 del 5.11.1969 e n. 2 del 20.01.1984 della ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), era stato fatto obbligo agli uffici periferici di evitare il disallineamento tra l'identificativo particellare della mappa di catasto terreni e quello della mappa di catasto urbano, con conseguente duplicazione dell'identificativo della stessa particella nei due archivi amministrativo-censuari.
Si deve rilevare che, pur se in un numero limitato di uffici e per difficoltà operative oggettive, ancora oggi, nella trattazione delle denunce di nuove costruzioni si assegnano identificativi diversi nelle due banche dati.
Al fine di non creare altro disallinemento, si dispone che con effetto immediato gli uffici operino come di seguito:
1. |
Sospendere l'aggiornamento cartografico della mappa di catasto urbano ponendo sul relativo foglio la dicitura: "Aggiornamento sospeso alla data del «GG.MM.AAAA»; gli aggiornamenti successivi verranno riportati solo nelle mappe di catasto terreni"; la data da indicare è quella dell'ultimo aggiornamento cartografico apportato sulla mappa, ovvero quella del giorno di apposizione dell'annotazione, che non potrà essere prorogato oltre tre giorni dalla data di ricevimento della presente disposizione.
|
2. |
Trattare i flussi correnti relativi alle "dichiarazioni di nuove costruzioni" attribuendo, quale nuovo identificativo di particella, il primo numero di particella disponibile in entrambe le banche dati per la porzione territoriale (il foglio o aggregazione di fogli) in cui ricade la nuova costruzione (cfr. esempio riportato in Allegato).
|
3. |
Trattare i flussi correnti relativi alle denunce di variazione interessanti tutte le unità di un edificio, verificando l'esistenza dell'allineamento. In particolare qualora non vi sia allineamento tra i due identificativi, ma la particella è allibrata al catasto terreni a partita 1, si procede forzando l'identificativo del catasto terreni, sostituendolo con quello dell'urbano, se non già utilizzato o soppresso. In questo caso non deve procedersi ad alcuna notifica per la variazione apportata a catasto terreni. Qualora invece il numero della particella dell'urbano sia già occupato al catasto terreni si procederà come al punto 2. In questo caso, oltre alla notifica agli intestatari presenti all'urbano, dovrà essere effettuata anche quella afferente gli intestatari al catasto terreni, qualora la particella risulti allibrata a partita diversa dalla partita 1 e sia intestata ad una ditta diversa da quella della prima presentazione in catasto urbano. Nel caso di trattazione di flussi correnti relativi alle denunce di variazione interessanti solo alcune unità dell'edificio, dovrà essere lasciato inalterato l'eventuale disallineamento esistente, demandando tale attività in occasione dei lavori del progetto "Costituzione Anagrafe dei Beni Immobiliari", che avranno avvio dal prossimo anno previa istruzione sulle modalità operative in corso di predisposizione. |
Si ritiene utile ricordare che le particelle atte a produrre un reddito proprio debbono essere censite al catasto terreni ovvero al catasto urbano e che solo in tale situazione possono essere oggetto di trattazione cartografico-censuaria. Pertanto, in caso di presentazione di atti di aggiornamento riguardanti particelle presenti a partita 1 ma non censite al catasto urbano, si dovrà prioritariamente procedere alla presa in carico di dette particelle nel catasto di competenza e poi trattare gli atti di aggiornamento secondo le vigenti disposizioni.
Al fine di conseguire il completo allineamento degli identificativi particellari, con il recupero del disallineamento esistente, è necessario preventivamente definire il livello di allineamento dei fogli di mappa. A tale scopo è stata resa disponibile nel "pacchetto Territorio" (nell'ambito della procedura Gestione identificativo descritta in allegato) la funzione Correla, con la quale è possibile definire la correlazione tra ogni foglio di mappa del Catasto terreni ed i corrispondenti del Catasto urbano.
Per quanto sopra riportato, si dispone che gli Uffici effettuino la suddetta operazione di correlazione, entro il prossimo 31 dicembre, anche in presenza di totale allineamento per lo stesso foglio nei due catasti, al fine di poter consentire la gestione dell'identificativo particellare in forma automatizzata.
Tale correlazione consentirà, tra l'altro, una omogenea gestione delle prenotazioni di identificativi sia dal mod. 50 (catasto terreni) che dal mod. 57 (catasto urbano), attribuendo, come sopra illustrato, il primo numero disponibile in entrambe le banche dati .
Si fa inoltre presente che, nell'ambito dell'aggiornamento del software Territorio, è attualmente in fase di realizzazione una nuova funzione di detta procedura che consentirà automaticamente di attribuire il primo numero disponibile in entrambe le banche dati .
Sarà cura della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dare conoscenza dell'attivazione di detta funzionalità.
Gli uffici provinciali e le Direzioni Compartimentali sono invitati a sensibilizzare gli Ordini e Collegi Professionali affinché nell'ambito della consueta collaborazione, forniscano agli uffici ogni utile contributo atto a facilitare il processo di preallineamento.
Si prega assicurare adempimento.
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)
f.to ing. C. Cannafoglia
ALLEGATO
Allineamento degli archivi cartografici ed amministrativo-censuari del Catasto terreni e del Catasto urbano
Oggetto del presente documento è di informare sulle procedure attivate al fine di prevenire il
disallineamento tra gli archivi cartografici e amministrativo-censuari di catasto terreni (CT) e catasto urbano (CU), in fase di attribuzione degli identificativi di particella.
Al fine di supportare la fase preliminare dell'attività di cui trattasi, è stata definita la funzione Correla, nell'ambito del pacchetto software Territorio ed in particolare della procedura per la gestione degli identificativi catastali Gestione identificativi.
Tale funzione consente di indicare il foglio/i di mappa del Catasto terreni correlato/i ad ogni singolo foglio del Catasto urbano; la procedura propone gli elenchi dei fogli desunti dalla banca dati informatizzata del CT e CU). Con la suddetta procedura è possibile inoltre dichiarare l'esistenza di una correlazione, tra gli stessi fogli, anche a livello di particelle.
Una volta attivata dalla So.Ge.I. la "nuova procedura di gestione degli identificativi", attualmente in corso di realizzazione, l'esecuzione della suddetta correlazione tra i fogli di mappa del CT e quelli del CU inibirà la possibilità di attribuire ad un fabbricato di nuova costruzione un numero di particella già utilizzato al CU; analogamente, in sede di approvazione del tipo mappale (TM) la funzione Correla supporterà il Mod. 50 ed il Mod. 57 rendendo disponibile, per ogni foglio di CT, e quindi di CU, un identificativo di particella superiore al valore massimo degli identificativi dell'insieme delle particelle del foglio di CT e delle mappe di CU ad esso correlate.
L'intera Guida operativa "Gestione Identificativi Catastali" è disponibile su file unito alla presente, denominato ut-31-nc-01B.doc.
In sede di approvazione del TM, a seguito dell'avvenuta correlazione del foglio di mappa di CU a quello di CT, viene attribuito alla particella edificata un identificativo superiore al valore massimo dei numeri di particella presenti nei fogli di mappa interessati.
Contenuto attuale delle mappe (esempio)
|
Catasto terreniFoglio 10n. di particella max 6 |
21 32 83 43 90
|
A seguito della edificazione nella particella 5 del CT, viene attribuito alla particella edificata l'identificativo 91.
Contenuto delle mappe a seguito dell'aggiornamento
6 4 2 3 1 91 |
Catasto terreniFoglio 10n. di particella max 91 |
90 43 32 83 21 91
|