Come noto, le disposizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 21, della Legge, che hanno ridefinito l’oggetto della stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, come peraltro espressamente previsto nello stesso comma.
La circolare n. 2/E del 2016 ha chiarito che tale disposizione “non si configura come norma di interpretazione autentica dell’articolo 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed esplica pertanto i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016…”, e ha, altresì precisato che “restano salve le disposizioni previgenti per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016”.
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate in tema di individuazione dell’oggetto della stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale – con particolare riguardo all’individuazione del momento temporale cui riferire detta stima9 - assume rilevanza lo specifico contesto normativo in base al quale vengono rese in catasto le dichiarazioni di nuova costruzione o quelle di variazione connesse alla mutazione nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, ovvero si procede all’accertamento delle stesse, contesto che determina anche l’efficacia fiscale delle rendite catastali registrate in atti.
In particolare, per le dichiarazioni “ordinarie” rese ai sensi dell’articolo 2810 del regio decreto-legge n. 652 del 193911:
• Quando presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 e relative ad interventi edilizi ultimati a partire da tale data, risulta applicabile la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 21, della Legge;
• Quando presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, ma relative a interventi edilizi ultimati anteriormente a tale data:
- Nel caso in cui il termine di legge per la dichiarazione in catasto fosse già scaduto alla citata data del 1° gennaio 2016 – circostanza, peraltro, che comporta l’applicazione delle previste sanzioni – deve farsi riferimento alle previgenti disposizioni in tema di stima diretta, di cui alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012212;
- Nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge, deve invece farsi riferimento alle nuove disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, della Legge.
• Quando presentate anteriormente al 1° gennaio 2016, ovviamente relative a interventi edilizi ultimati prima di tale data, restano applicabili le previsioni di cui alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012.
Come accennato, i suddetti criteri vanno seguiti nell’ambito delle attività di accertamento effettuate dagli Uffici Provinciali – Territorio.
Per le attività connesse alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33613, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve tenersi conto di quanto previsto dal Comma 33714 del medesimo articolo 1, da cui si evince la data alla quale riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
Pertanto, sia per quanto concerne le dichiarazioni presentate dalla parte a seguito della richiesta a provvedere, che per quanto attiene all’aggiornamento catastale d’ufficio in caso di inottemperanza (attività in surroga):
quando la data a cui riferire l’omissione constatata, secondo la disciplina di cui al richiamato comma 337, sia pari o successiva al 1° gennaio 2016, per la stima si applicano le nuove disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, della Legge;
quando la data a cui riferire l’omissione constatata, secondo la disciplina di cui al richiamato comma 337, sia antecedente al 1° gennaio 2016, per la stima si applicano le previsioni di cui alla menzionata circolare n. 6/T del 201215.
Gli Uffici Provinciali – Territorio procedono secondo criteri analoghi nell’ambito delle attività previste dall’articolo 1, comma 27716, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, laddove il procedimento sia stato già avviato nel corso del 2015, con formale richiesta ai soggetti titolari di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per la stima diretta dovrà farsi riferimento, di norma17, alle precedenti disposizioni, di cui alla circolare n.6/T del 2012.
Similmente, nel caso dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terni che dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 201218, la disciplina applicabile ai fini della stima diretta non potrà che essere quella previgente (secondo i criteri di cui alla più volte menzionata circolare n. 6/T del 2012).
In ogni caso, laddove per la determinazione della rendita catastale di unità immobiliari censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E risultino applicabili le previgenti regole in tema di individuazione dell’oggetto della stima diretta, resta ferma, comunque, la possibilità, da parte degli intestatari catastali, di presentare una dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della Legge.
9 Momento temporale determinante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, fermo restando il riferimento ai dati economici dell’epoca censuaria 1988-89
10 Come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
11 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
12 Circolare indicata dall’articolo 1, comma 244, della legge 29 dicembre 2014, n. 300 quale strumento di interpretazione autentica delle modalità di applicazione dell’articolo 10 del regio decreto-legge n. 652 del 1939
13 Si riporta, per pronto riferimento, il testo del comma 336: “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi costatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”.
14 Si riporta, per pronto riferimento, il testo del comma 337:” Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune”.
15 Fatta salva l’ipotesi in cui, al 1° gennaio 2016, non fosse ancora decorso il termine utile per la presentazione della dichiarazione “ordinaria”.
16 Si riporta, per pronto riferimento, il testo del comma 277:” Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso, la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
17 Fatta salva l’ipotesi in cui, al 1° gennaio 2016, non fosse ancora decorso il termine utile per la presentazione della dichiarazione “ordinaria”.
18 Cfr. articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011: “I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”. Per la proroga del termine – al 31 maggio 2013 – relativamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si veda l’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.