La circolare n. 2/E del 2016 prevede che “…nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti…” da censire rispettivamente nella categoria C/2 – Magazzini e locali di deposito e C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.
La finalità di tale indicazione di prassi è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni, autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento.
La circostanza che tale previsione non sia stata espressamente estesa anche alle dichiarazioni di variazione è da ricondurre alla volontà di non instaurare una sorta di obbligo alla “divisione” dell’originaria unica unità immobiliare, quando la variazione interessa una abitazione che contiene già al suo interno tali beni.
In relazione a quanto sopra, la “fusione” di abitazioni con cantine e/o autorimesse originariamente censite in modo autonomo, essendo caratterizzate da accesso indipendente da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituisce variazione non conforme alla prassi catastale, i quanto in contrasto con la finalità indicata nella circolare n. 2/E del 2016, sopra richiamata.