Ciò premesso, non può quindi stabilirsi una correlazione tra il riconoscimento di immobile vincolato ed una specifica categoria catastale.
Al riguardo, si evidenzia che, ad un immobile vincolato di interesse culturale, e attribuita una delle categorie previste nel quadro di qualificazione della zona censuaria di riferimento, sulla base delle proprie caratteristiche intrinseche.
Un ulteriore ambito di riflessione e costituito dal classamento degli immobili nella categoria catastale "A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici"’, posto che l’inquadramento in tale categoria viene spesso richiesto nell’erronea convinzione che si tratti della categoria di “riferimento" per gli immobili riconosciuti di interesse culturale.
Con specifico riguardo all’attribuzione di detta categoria, l’Istruzione II del 24 maggio 1942 sull’accertamento e il classamento, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze, stabilisce che: "Un castello che nella sua attuale destinazione costituisce una sola unità immobiliare ad uso di abitazione si accerta nella categoria A/9. Se la destinazione risulta attualmente mutata, il castello si accerta nella categoria che compete alla nuova destinazione o a quella delle singole unità immobiliari in cui eventualmente è diviso.” (cfr. Appendice E)4.
In proposito, sembra opportuno richiamare anche i chiarimenti forniti dalla medesima Direzione Generale con Circolare n. 5 del 14 marzo 1992 - le cui indicazioni devono ritenersi tuttora applicabili (pur essendo superata per la parte relativa al quadro di qualificazione) - laddove, con riferimento alla categoria A/9, viene ulteriormente
precisato che "Si iscriveranno in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono compatibili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie." (cfr. nota 7 al "Quadro generale delle categorie").
Sulla base degli orientamenti richiamati, può affermarsi, dunque, che I’inquadramento nella categoria catastale A/9 dipende, esclusivamente, dalle caratteristiche costruttive e tipologiche proprie dell’immobile, tenendo conto delle specifiche indicazioni contenute nella normativa e prassi catastale; |’attribuzione di tale particolare categoria, quindi, non è direttamente connessa all’avvenuto riconoscimento dell’interesse storico e artistico del bene, che, in astratto, potrebbe anche non sussistere.
Riepilogando:
se un immobile viene dichiarato di interesse culturale e sottoposto al regime vincolistico previsto dalla normativa in esame, Io stesso, a prescindere dalla sussistenza del vincolo, mantiene l’inquadramento nella categoria catastale corrispondente alle caratteristiche proprie dell’immobile stesso, che, quindi, non corrisponde “necessariamente” alla categoria A/9;
nella categoria A/9, invece, saranno inquadrabili soltanto gli immobili che presentano le particolari caratteristiche costruttive e tipologiche, coerenti con quelle specificatamente previste per tale categoria, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo di interesse culturale.
Analoghe considerazioni possono essere svolte per le costruzioni tipiche, tra cui, a titolo esemplificativo, i dammusi, i "sassi" ed i trulli, che sono censite nella categoria catastale A/11 - "Abitazioni tipiche dei luoghi", indipendentemente dall’eventuale attribuzione del vincolo di interesse culturale.
4 In proposito, appare utile rammentare il concetto di “unita immobiliare”, che l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, definisce come "... una porzione di fabbricato, o… un fabbricato, o … un insieme di fabbricati ovvero … un 'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.