Circolare N° 57354/2009
3.6 Contenuti degli elaborati grafici

 

Sembra opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, che ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita I'adozione della scala 1:100, ovvero 1:50. Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito I'uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere:

La planimetria non deve contenere:

In presenza dell'elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari), nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti.

L'elaborato planimetrico, la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o piu unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:

Relativamente  alle  pertinenze  esclusive  dell'unità  immobiliare,  è  facoltà  del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo  conseguentemente ad un identificativo graffato), ovvero assegnare il  medesimo subalterno dell'unità cui fa riferimento; in tale ultima circostanza nell'elenco dei subalterni ci dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).