Sembra opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, che ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita I'adozione della scala 1:100, ovvero 1:50. Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito I'uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.
La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere:
la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all'interno di una singola scheda;
I'indicazione dell'altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di aItezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere riportata I'indicazione h = m. 1,50;
i valori dell'altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;
il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in bacco a destra del foglio;
la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno; la planimetria delle unità immobiliari a piu piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori cono posti in piani differenti da quello che contiene il recto dell'unità immobiliare. Non deve mai mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente;
la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell'eventuale disimpegno di accesso all'unità immobiliare e, in mancanza dell'elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;
nell'interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola "cucina" o il simbolo "K" ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega I'uso: "ingresso", "corridoio", "bagno","w.c.", "w.c.-doccia", "ripostiglio", "veranda", "vano buio", "soffitta", "cantina", "legnaia", "retro", ecc.. Tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale.
la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell'unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala piu opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;
I'indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali dell'unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie.
La planimetria non deve contenere:
le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali I'indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura "altra u.i.u.";
le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri manufatti edilizi.
In presenza dell'elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari), nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti.
L'elaborato planimetrico, la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o piu unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:
per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;
il perimetro dell'edificato;
I'indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;
per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano;
la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;
iI subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;
I'indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.
Relativamente alle pertinenze esclusive dell'unità immobiliare, è facoltà del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato), ovvero assegnare il medesimo subalterno dell'unità cui fa riferimento; in tale ultima circostanza nell'elenco dei subalterni ci dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).