Circolare N° 57354/2009
3.5 Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

 

Con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è stato introdotto, nell'ambito dei documenti previsti per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane dì nuova costruzione o variate, I'elaborato planimetrico.

Tale elaborato - adottato nell'ottica di consentire una migliore lettura della mappa per le particelle edificate e di fornire  uno strumento piu efficiente ai fini civilistici  per I'individuazione di porzioni di beni che, pur non avendo rilevanza di unità immobiliare possono formare oggetto di trasferimento di diritti - ha sostanzialmente la finalità di individuare, nell'ambito del lotto edificato e per ogni piano dell'edificio, oltre alle unità immobiliari, anche le porzioni comuni e le aree scoperte o altre pertinenze comuni od esclusive presenti nell'edificio medesimo.

Nella prassi di aggiornamento catastale, talvolta si è impropriamente utilizzato tale elaborato grafico per individuare anche aree urbane censite in  categoria fittizia F/1.

L'area urbana, a differenza delle porzioni immobiliari non censibili, rappresenta un bene autonomamente iscritto in catasto, senza alcuna correlazione con altre unità immobiliari, e quindi costituisce, in sostanza, essa stessa un lotto che occorre opportunamente rappresentare direttamente nella mappa catastale. Tale modalità di rappresentazione nasce, tra I'altro, dall'esigenza che la configurazione e la consistenza ciano garantite con lo stesso livello di attenzione assicurato per le particelle dei terreni, considerato che le aree urbane risultano frequentemente oggetto di compravendita. Pertanto, nella predisposizione del Tipo Mappale, per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre procedere alla sostituzione di specifici lotti autonomi.

Lo stesso orientamento deve essere tenuto presente nell'ambito di frazionamento di aree facenti parte di un lotto edificato già censito. Qualora, alla porzione immobiliare derivata, si  voglia  attribuire  la  categoria  F/1  (area  urbana),  è  necessario  procedere  alla predisposizione dì un Tipo di Frazionamento, che oltre ad individuare I'area urbana, ridefinisca il lotto originario, cui devono seguire le correlate variazioni al Catasto Edilizio Urbano.

Con I'elaborato planimetrico può invece provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate al lotto edificato e quindi dichiarate come bene comune non censibile a più unità, ovvero corte esclusiva di una singola unità immobiliare.

In ogni caso le dichiarazioni concernenti aree urbane (F/1), come peraltro quelle relative agli  immobili  da  censire  nelle categorie del gruppo F, devono essere corredate dell'elaborato planimetrico, documento che risulta, come è noto, utile anche per finalità civilistiche in quanto contenente I'indicazione degli identificativi degli immobili confinanti e prodotto in una scala a più alta definizione rispetto alla mappa.

Per quanto concerne i lastrici solari (F/5), trattandosi di un bene, per natura, collegato ad un lotto edificato, I'elaborato planimetrico rimane I'unico documento atto a  rappresentare,  sia  nella  prima  dichiarazione  che  in  occasione  di  variazioni,  la configurazione di tale particolare porzione immobiliare.